Sul diritto allâoblio, decidono gli Stati Membri
Pubblicato il 16/03/17 06:19 [Doc.2677]
di Redazione IL CASO.it
Corte Giust. UE, Grande Sezione, sentenza 9 marzo 2017, causa C-398/15
RINVIO PREGIUDIZIALE â DATI PERSONALI â TUTELA DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DI TALI DATI â DIRETTIVA 95/46/CE â ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, LETTERA E) â DATI SOGGETTI A PUBBLICITÃ NEL REGISTRO DELLE IMPRESE â PRIMA DIRETTIVA 68/151/CEE â ARTICOLO 3 â SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÃ INTERESSATA â LIMITAZIONE DELLâACCESSO DEI TERZI A TALI DATI
Lâarticolo 6, paragrafo 1, lettera e), lâarticolo 12, lettera b), e lâarticolo 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in combinato disposto con lâarticolo 3 della prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dellâarticolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, come modificata dalla direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, devono essere interpretati nel senso che, allo stato attuale del diritto dellâUnione, spetta agli Stati membri determinare se le persone fisiche di cui allâarticolo 2, paragrafo 1, lettere d) e j), della direttiva da ultimo citata possano chiedere allâautorità incaricata della tenuta, rispettivamente, del registro centrale, del registro di commercio o del registro delle imprese di verificare, in base ad una valutazione da compiersi caso per caso, se sia eccezionalmente giustificato, per ragioni preminenti e legittime connesse alla loro situazione particolare, decorso un periodo di tempo sufficientemente lungo dopo lo scioglimento della società interessata, limitare lâaccesso ai dati personali che le riguardano, iscritti in detto registro, ai terzi che dimostrino un interesse specifico alla loro consultazione.
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