L’anatocismo nei contratti di c/c anteriori alla delibera Cicr 9/2/2000
Pubblicato il 17/03/17 06:19 [Doc.2679]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura dell’ Avv. Adolfo Pesaresi

Anatocismo bancario nei contratti “uso piazza” anteriori alla delibera Cicr 9/2/2000 - illegittimità – ricalcolo degli interessi senza operare alcuna capitalizzazione – correttezza - prova della pubblicazione dell’adeguamento alla delibera Cicr nella Gazzetta Ufficiale e comunicazione al correntista – necessità – prova della pattuizione di nuova regolamentazione degli interessi – necessità.

Dichiarata la nullità della clausola contrattuale che consente la capitalizzazione trimestrale, e posto che il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 cod. civ. osterebbe anche ad un’eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale, gli interessi a debito del correntista devono infatti essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione (Cass., Sez. Un., 24418/2010). Va precisato che, nel caso di specie, la banca convenuta ha dato atto di aver depositato, in allegato n. 4 alla comparsa di risposta, prova dell’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di adeguamento alla delibera C.I.C.R. del 2000, ma tale documento non si rinviene nel fascicolo di parte, per cui non vi è alcuna prova dell’avvenuto adeguamento, né è possibile valorizzare a tal fine la comunicazione di adeguamento che il c.t.u. ha rinvenuto in allegato all’estratto conto al 30/6/2000 (all. 13 alla relazione peritale), sia perché la delibera C.I.C.R. prevedeva che l’adempimento avrebbe dovuto essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sia perché non vi è prova che tale avviso sia stato effettivamente comunicato al correntista. Inoltre, nella pattuizione modificativa delle condizioni economiche del rapporto intervenuta in data 7/4/2000 non vi è traccia di una nuova regolamentazione anche della periodicità di capitalizzazione pattuita nel 1992. Pertanto, correttamente il consulente ha svolto una seconda ipotesi di calcolo (1.B), nella quale ha espunto dal conteggio la capitalizzazione degli interessi sino alla chiusura del rapporto, e alla quale si farà, dunque, riferimento del quantificare le somme dovute alla parte attrice.


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