Giurisdizione: il criterio della residenza abituale del minore è inderogabile
Pubblicato il 17/03/17 06:19 [Doc.2680]
di Redazione IL CASO.it


Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 10 febbraio 2017 n. 3555 (Pres. Rordorf, rel. Campanile)
RESIDENZA ABITUALE DEL MINORE – GIURISDIZIONE – REG. 2201 DEL 2003 – PROROGA DELLA GIURISDIZIONE – CONSENSO – VALIDITÀ - ESCLUSIONE

L'art. 8, n. 1 del Regolamento U.E. n. 2201/2003, nel prevedere, per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, la competenza internazionale dell'autorità giudiziaria dello stato membro in cui il minore stesso risiede abitualmente alla data della domanda, detta un principio, come emerge dal "dodicesimo" considerando, ispirato dall'interesse superiore del minore stesso e dal criterio della vicinanza. Per residenza abituale deve intendersi il luogo dove il minore trova e riconosce, anche grazie a una permanenza tendenzialmente stabile, il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, originati dallo svolgersi della sua vita di relazione. In altri termini, la residenza abituale corrisponde al luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, ed ai fini del relativo accertamento rilevano una serie di circostanze che vanno valutate in relazione alla peculiarità del caso concreto: la durata, la regolarità e le ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro, la cittadinanza del minore, la frequenza scolastica e, in generale, le relazioni familiari e sociali (Corte giustizia, 2 aprile 2009, A., in causa 523/2007). Ai fini della individuazione del giudice competente, deve tenersi conto della residenza abituale del minore al momento dell'introduzione domanda, senza considerare gli intervalli privi di significativa rilevanza (Cass., Sez. U., 7 settembre 2016, n. 17676; Cass. Sez. U., 18 marzo 2016, n. 5418). Il criterio della vicinanza è dettato dall'interesse superiore del minore (Corte giustizia, 5 ottobre 2010, in causa 296/10), la cui pregnanza comporta anche l'esclusione della validità del consenso del genitore alla proroga della giurisdizione (Cass., Sez. U., 30 dicembre 2011, n. 30646).

Massima a cura di Giuseppe Buffone


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