Magazzino e beni in Italia: câè stabile organizzazione
Pubblicato il 17/03/17 06:19 [Doc.2689]
di Redazione IL CASO.it
Irrilevante la circostanza che avvengano oltralpe sia la stipula dei contratti sia lâacquisto, con relativa immatricolazione, dei beni strumentali (autotreni) per lâesercizio dellâattivitÃ
Sussiste la stabile organizzazione in Italia di una società francese se lâamministratore legale della società estera dispone nel Belpaese di un magazzino per lâattività di trasporto merci, indipendentemente dal fatto che i contratti di vendita sono conclusi in Francia.
Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 4576 del 22 febbraio 2017, che ha accolto il ricorso dellâAgenzia delle Entrate.
Vicenda processuale e pronuncia della Cassazione
A seguito di un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, lâAgenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento nei confronti di una società avente sede in Francia, contestando lâesistenza di una stabile organizzazione in Italia, con conseguente assoggettamento a tassazione del reddito e delle operazioni qui poste in essere.
La Ctr Liguria, rigettando lâappello dellâAgenzia delle Entrate, disponeva lâannullamento dellâatto impugnato, attribuendo rilievo decisivo a due circostanze: la stipula dei contratti dâimpresa in territorio francese e lâacquisto, con conseguente immatricolazione, sempre in territorio francese, dei beni strumentali (autotreni) utilizzati per lâesercizio dellâattività dâimpresa.
Col successivo ricorso per cassazione, lâAgenzia delle Entrate denunciava insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex articolo 360, n. 5, codice procedura civile, per aver negato lâesistenza della stabile organizzazione solamente in base alla circostanza che i contratti con i clienti erano stipulati in Francia, ove venivano inoltre acquistati e immatricolati i beni strumentali.
La Cassazione ha accolto il ricorso dellâAgenzia delle Entrate ricordando, innanzitutto, i presupposti ritenuti necessari per lâesistenza di una stabile organizzazione âmaterialeâ:
lâesistenza di una sede dâaffari (in tale locuzione sono compresi tutti i locali, le infrastrutture e simili, utilizzati per lâesercizio dellâattività industriale o commerciale della società estera, a prescindere dal fatto che questi siano utilizzati esclusivamente a tale fine, ed essendo, in ogni caso, irrilevante il titolo giuridico legittimante la disponibilità della sede di affari, che potrebbero essere anche due)
la circostanza che tale sede presenti i caratteri della fissità e della permanenza
il fatto che lâimpresa non residente svolga, in tutto o in parte, la propria attività per mezzo di tale sede fissa dâaffari.
Nel caso di specie, lâAgenzia delle Entrate ha evidenziato che il legale rappresentante e socio di maggioranza della contribuente era anche socio (con incarichi dirigenziali) di una società residente, dalla quale la contribuente ha preso a noleggio alcuni mezzi.
Sempre il legale rappresentante della contribuente, per le incombenze relative allâattività di questa, ha utilizzato un magazzino sito in Italia, che è stato preso in locazione da una Srl esercente attività di trasporto merci su strada, della quale egli stesso era amministratore.
Peraltro, in tale magazzino sono stati trovati documenti riguardanti la società francese, mentre altra documentazione è stata ritrovata presso la sede della società proprietaria dei mezzi presi a noleggio.
In altri termini, âlâesistenza della stabile organizzazione fu ipotizzata dallâAmministrazione finanziaria sulla base di elementi oggettivi corroborati dallâesistenza di significativi legami di natura soggettiva, il cui complessivo esame è stato del tutto omesso dalla Commissione tributaria regionaleâ, che si era soffermata, invece, su aspetti meramente formali quali la stipula dei contratti con i clienti e lâacquisto degli automezzi, avvenuti in Francia.
Di conseguenza è stato disposto il rinvio ad altra sezione della Commissione regionale che dovrà provvedere a un nuovo esame della controversia.
Ulteriori osservazioni
La nozione di stabile organizzazione è fornita dallâarticolo 162 del Tuir, che ha disciplinato lâistituto sulla scia di quanto delineato dallâarticolo 5 del modello Ocse di Convenzione contro le doppie imposizioni.
In particolare, il comma 1 dellâarticolo 162 definisce la stabile organizzazione âmaterialeâ come âuna sede fissa di affari per mezzo della quale lâimpresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Statoâ.
Il Commentario al modello di Convenzioni Ocse fornisce una serie di indicazioni per meglio individuare la presenza di una âSomâ.
Il concetto di sede dâaffari può consistere in ogni tipo di edificio, struttura o istallazione utilizzati, anche non in forma esclusiva, per lo svolgimento dellâattività dâimpresa, compresa anche solo la presenza di macchinari, apparecchiature, di un locale o anche solo unâarea o uno spazio allâinterno di un immobile.
Assolutamente irrilevante risulta il fatto che gli immobili, i locali o gli impianti siano di proprietà del soggetto estero, essendo sufficiente la mera disponibilità degli stessi.
La sede dâaffari, per essere considerata stabile organizzazione, dovrà poi avere il requisito della fissità ossia dovrà manifestare un legame con il luogo dove materialmente è stata ubicata. Viene richiesta, quindi, una fissità nello spazio che non comporta, sempre secondo il Commentario, lâesser fissata fisicamente al suolo, essendo sufficiente che la stessa resti ferma nello spazio.
Lâelemento della stabilità per la configurabilità di una stabile organizzazione può essere riscontrato anche in una stabilità temporale dellâistallazione (permanenza) in quei casi in cui non sia riscontrabile una stabilità spaziale come, per esempio, nelle ipotesi di attrezzature o istallazioni mobili.
Viene, quindi, richiesta una connessione, spaziale o temporale, con il territorio dove risiede la sede dâaffari, connessione che deve concretizzare un certo grado di permanenza della sede, in ragione della specifica attività esercitata.
La sede fissa, dovrà essere utilizzata per esercitare in tutto o in parte lâattività dellâimpresa non residente e, quindi, occorrerà verificare che tramite la stessa venga effettivamente realizzata una specifica funzione (finanza, marketing, eccetera), una specifica attività o proprio lâattività svolta dalla âcasa madreâ, evidenziando quel legame funzionale necessario per integrare la fattispecie.
La stabile, poi, dovrà essere in grado di produrre autonomamente un reddito.
Lâidoneità produttiva risulta, quindi, essere lâultimo requisito da analizzare per arrivare a qualificare una sede come stabile organizzazione di un impresa non residente, tanto che le âesemplificazioni negativeâ, fornite sia nel modello Ocse che nellâarticolo 162 del Tuir, sono proprio caratterizzate dallâassenza di qualsiasi elemento di produttività .
La stabile organizzazione (con conseguente attrazione in Italia del reddito prodotto tramite la stessa da parte di società non residenti) è stata ritenuta configurabile anche in un soggetto dotato di autonoma personalità giuridica.
Sul punto, la Cassazione, con sentenza 9166/2011, confermando un orientamento consolidato (cfr Cassazione, 17206/2006 e 3889/2008) ha precisato che âLa nozione di stabile organizzazione di una società straniera in Italia va desunta [â¦] dallâart. 5 del modello di convenzione OCSE contro la doppia imposizione e dal suo commentario, integrata con i requisiti prescritti dallâart. 9 della sesta direttiva CEE n. 77/388 del Consiglio del 17 maggio 1977 per lâindividuazione di un centro di attività stabile, il quale, così come definito dalla giurisprudenza comunitaria, consiste in una struttura dotata di risorse materiali ed umane, e può essere costituito anche da unâentità dotata di personalità giuridica, alla quale la società straniera abbia affidato anche di fatto la cura di affari (con lâesclusione delle attività di carattere meramente preparatorio o ausiliario, quali la prestazione di consulenze o la fornitura di "know how"). La prova dello svolgimento di tale attività da parte del soggetto nazionale può essere ricavata, oltre che dagli elementi indicati dallâart. 5 del modello di convenzione CCSE, anche da elementi indiziari, quali lâidentità delle persone fisiche che agiscono per lâimpresa straniera e per quella nazionale, ovvero la partecipazione a trattative o alla stipulazione di contratti, indipendentemente dal conferimento di poteri di rappresentanzaâ.
Già in precedenza, la Corte suprema (cfr Cassazione, 6799/2004), chiamata a risolvere la questione dellâautonomia ai fini Iva della stabile organizzazione presente nel territorio dello Stato di un soggetto non residente, aveva evidenziato che âla soggettività fiscale della stabile organizzazione di un soggetto non residente non può essere negata nellâipotesi di una sua personalità giuridica nello Stato, posto che lâaccertamento di un autonomo centro dâimputazione dei rapporti tributari deve essere condotto, anche in materia dâIva, non solo sul piano formale, ma anche, e soprattutto, su quello sostanzialeâ.
Francesco Brandi
pubblicato Mercoledì 15 Marzo 2017
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