Legittima la procedura di notifica al legale residente in altro comune
Pubblicato il 16/03/17 08:35 [Doc.2690]
di Redazione IL CASO.it
Se domiciliato in un municipio diverso da quello della sede della persona giuridica, lâufficio non ha lâonere di ricercarlo ulteriormente rispetto al domicilio fiscale della societÃ
La lettera e dellâarticolo 60, Dpr 600/1973, prevede che, quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, lâavviso del deposito prescritto dallâarticolo 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nellâalbo del Comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nellâottavo giorno successivo a quello di affissione.
A sua volta, lâarticolo 145 cpc, al primo comma, dispone che la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede mediante consegna di copia dellâatto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede e che la notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta lâente, qualora nellâatto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
La sentenza della Cassazione 26540/2016 si colloca consapevolmente nel nuovo orientamento giurisprudenziale del Supremo giudice sulla legittimità della notifica degli avvisi di accertamento al legale rappresentante della persona giuridica o di un ente anche quando questâultima abbia la sua sede legale in un comune diverso da quello ove il suo legale rappresentate abbia la propria residenza.
La giurisprudenza tributaria di legittimità aveva ritenuto che la notificazione alla persona fisica che la rappresenta è applicabile soltanto se tale persona fisica, oltre a essere identificata nellâatto, risiede nel comune in cui lâente ha il suo domicilio fiscale in base alla piana interpretazione dellâarticolo 139 del codice di rito civile, il cui primo comma dispone che, se la notifica non avviene a mani proprio, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha lâufficio o esercita lâindustria o il commercio.
In questo senso, si veda la sentenza della suprema Corte 12 marzo 2002, n. 3558; successivamente, però, il supremo Collegio, con le sentenze â citate da questa in rassegna â n. 1206 del 20 gennaio 2011, n. 18934 del 24 settembre 2015, n. 25272 del 28 novembre 2014, ha ritenuto che il combinato disposto dellâarticolo 60 del Dpr 600/1973 e dellâarticolo 145 cpc. non è posto a garanzia del contribuente, ma a tutela dellâoperatività dellâufficio finanziario.
La pronuncia della Corte di legittimità in commento ne fa conseguire che, allorquando il legale rappresentante sia domiciliato in un comune diverso da quello della sede della persona giuridica, lâAmministrazione finanziaria non ha lâonere di ricercarlo ulteriormente rispetto al domicilio fiscale della società , in quanto ciò âvanificherebbe la âratioâ della previsione di tale domicilioâ, ossia quella estrapolata dal precedente articolo 58 del Dpr 600/1973.
Invero, nella cennata pronuncia 24 settembre 2015, n. 18934, la situazione di fatto risultava diversa, in quanto vâera stato il mancato adempimento dellâonere del contribuente di indicare allâufficio tributario il proprio domicilio fiscale e ciò legittima lâufficio procedente a eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata, con lâeffetto della legittimità della notificazione presso la residenza del destinatario, mediante consegna al coniuge convivente.
Nello stesso senso la mentovata ordinanza del 2014 per la quale, non potendo essere addossato allâAmministrazione finanziaria lâonere di ricercare il contribuente fuori del suo domicilio a seguito dellâinosservanza dellâonere di comunicare la variazione di domicilio, è stata ritenuto legittimo il procedimento notificatorio mediante deposito di copia dellâatto nella casa comunale, in esito a ricerche svolte nel comune del domicilio fiscale dellâente.
Soltanto nella decisione, parimenti citata da questa che si annota, 20 gennaio 2011, n. 1206, è stata ritenuta legittima la notificazione al legale rappresentante della società â e sempreché indicato negli atti â presso la sua residenza situata in un comune diverso dal domicilio fiscale dellâente, ma pur sempre a seguito del mancato adempimento, originario o successivo, del cennato onere di comunicazione di variazione del domicilio dellâente.
Si auspica un intervento chiarificatore della suprema Corte nella sua più autorevole composizione.
a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME
pubblicato Mercoledì 15 Marzo 2017
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