Patrocinio a spese dello Stato, onorario del difensore dâufficio e prescrizione presuntiva
Pubblicato il 18/03/17 10:19 [Doc.2712]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Mantova, 24 febbraio 2017. Giudice Mauro Bernardi.
Patrocinio a spese dello Stato â Onorario del difensore dâufficio - Prescrizione presuntiva â Applicabilità â Esclusione â Rilevabilità dâufficio - Esclusione
Allâonorario spettante al difensore dâufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva nei confronti dellâimputato non può trovare applicazione la norma di cui allâart. 2956 n. 2 c.c., per incompatibilità di tale disposizione rispetto alla ratio sottesa alla disciplina sulla prescrizione presuntiva, né lâeccezione di prescrizione è rilevabile dâufficio dal giudice.
Tribunale di Mantova
Sezione Prima
Il Coordinatore di Sezione quale delegato del Presidente,
sciogliendo la riserva di cui al verbale del 21-2-2017 così provvede:
- letto il ricorso n. 3911/16 R.G., tempestivamente proposto in data 12-10-2016 ex artt. 15 d. lgs. 150/2011, 702 bis c.p.c., 170 d.p.r. 115/2002, dallâavv. A. A., avverso il provvedimento emesso dal Giudice del Tribunale di Mantova in data 14-9-2016 (e notificato in data 5-10-2016) nellâambito del procedimento penale n. 3512/10 R.G.N.R. e n. 155/12 R.G. Trib. in cui imputato è E. H. A.;
- rilevato che il ricorrente, quale difensore dâufficio del predetto imputato, ha censurato il decreto sopra menzionato con cui il Giudice, aveva rigettato lâistanza di liquidazione dei compensi da egli presentata;
- osservato che il Giudice, dâufficio, ha dedotto la maturata prescrizione del diritto al compenso assumendo che la prestazione professionale si sarebbe esaurita il 4-5-2012 (data di pronuncia della sentenza nei confronti dellâimputato), sicché, essendo stata la richiesta di liquidazione presentata il 14-7-2015, era decorso il termine triennale previsto dallâart. 2956 n. 2 c.c.;
- rilevato che il ricorrente ha dedotto lâerroneità della decisione posto che dalla data di conclusione dellâattività professionale (il 4-5-2012) e il primo atto interruttivo della prescrizione erano decorsi meno di tre anni (in data 25-9-2014 egli aveva notificato il decreto ingiuntivo allâimputato cui avevano fatto seguito in data 25-2-2015 la notifica del precetto e, successivamente, il 14-4-2015 il pignoramento mobiliare presso il debitore con esito negativo);
- osservato che lâistante ha chiesto che, in riforma dellâimpugnato provvedimento, gli venga liquidato il compenso sulla base della nota a suo tempo presentata;
- rilevato che non si sono costituiti né il Ministero della Giustizia né lâimputato né ha presenziato il P.M. pure notiziato;
- considerato che, anche a prescindere dalla circostanza che lâeccezione di prescrizione non è rilevabile dâufficio (in tal senso si vedano Cass. pen. 27-1-2009 n. 3647; Cass. pen. 2-10-2008 n. 37539; in termini generali v. Cass. 1-7-1996 n. 5959; Cass. 8-2-1994 n. 1248), deve ritenersi inapplicabile alla fattispecie in esame la disciplina di cui allâart. 2956 c.c. (cfr. Cass. pen. 3647/09 e Cass. pen. 37539/08 cit.; sulla non applicabilità della prescrizione presuntiva ai crediti di giustizia v. anche Dir. Gen. Giust. Civ. â Dip. Aff. Giust. nota n. 0159106.U del 27-11-2013) avuto riguardo alla particolare natura della obbligazione in questione, atteso che può ritenersi pacifico che il pagamento non sia mai avvenuto e che, dâaltro canto, in tanto lo Stato effettua il pagamento del compenso al difensore (nel caso di specie dâufficio) in quanto il professionista abbia previamente presentato apposita istanza al giudice competente che provvede alla liquidazione sicché tale meccanismo, anche per le formalità da cui è contrassegnato, appare incompatibile con la disciplina delle presunzioni presuntive la cui ratio si fonda sulla considerazione che vi sono rapporti della vita quotidiana nei quali lâestinzione del debito avviene di regola contestualmente allâesecuzione della prestazione senza che il debitore abbia cura di richiedere una quietanza che gli consenta di provare, anche a distanza di tempo, di avere già provveduto a estinguere il debito;
- osservato che non sono decorsi i termini della prescrizione ordinaria applicabile anche al tipo di credito in questione;
- considerato pertanto che il ricorso merita accoglimento e che al difensore va riconosciuto il compenso, facendosi applicazione, ratione temporis, del d.m. 140/2012, attribuendosi per lâeffetto lâimporto di ⬠2.700,00 (300+600+900+900) che deve essere però dimidiato ai sensi dellâart. 9 del d.m. in questione ottenendosi così ⬠1.350,00 su cui va applicata la ulteriore detrazione di un terzo in virtù della disposizione speciale di cui allâart. 106 bis del d.p.r. 115/2002 introdotto, ai fini di contenimento della spesa pubblica, dalla legge 27-12-2013 n. 147, ottenendosi così la somma di ⬠900,00 (1.350-1/3);
- ritenuto che le ragioni della decisione, la parziale reciproca soccombenza e lâesistenza di differenti orientamenti nella giurisprudenza di merito in ordine ai temi oggetto del presente giudizio giustificano lâintegrale compensazione fra le parti delle spese di lite;
p.t.m.
- in accoglimento del ricorso liquida in favore dellâavv. A. A. lâimporto di ⬠900,00 oltre IVA e CPA come per legge;
- dà atto che il presente provvedimento costituisce titolo di pagamento nei confronti dellâerario ex art. 171 del d.p.r. 115/2002;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
- Si comunichi.
Mantova, 24 febbraio 2017.
Il Coordinatore della I Sezione
dott. Mauro Bernardi
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