Leasing traslativo, risoluzione e riduzione clausola penale
Pubblicato il 21/03/17 08:14 [Doc.2714]
di Redazione IL CASO.it


Lodo Arbitrale 7.4.2015

Segnalazione del Avv. Nicola Stiaffini del Foro di Livorno

Leasing traslativo – Applicabilità art 1526 cc e inapplicabilità art 72 quater LF fuori dal fallimento – Riduzione clausola penale.

In caso di risoluzione del leasing traslativo per inadempimento dell'utilizzatore si ha l'applicazione analogica dell'art 1526 c.c. Ove poi le parti abbiano pattuito che, avvenuta la risoluzione del contratto, il concedente ha diritto di trattenere i canoni corrisposti dall'utilizzatore, si è in presenza di una clausola penale, la quale deve essere assoggettata alla valutazione di manifesta eccessività ai sensi dell'art 1384 c.c.
Quanto all'applicazione al rapporto dell'art 72 quater l.f., ritiene il collegio che trattasi di norma speciale non suscettibile di essere applicata al di fuori del fallimento, in quanto lo scioglimento del contratto è fenomeno diverso dalla risoluzione per inadempimento.


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