La disciplina Iva dei beni usati: analisi del regime del margine_1
Pubblicato il 24/03/17 08:14 [Doc.2756]
di Redazione IL CASO.it
Il legislatore nazionale, adeguandosi alla normativa europea, ha previsto regole speciali di applicazione del tributo per evitare fenomeni di doppia o reiterata imposizione
Il âregime del margineâ è un regime speciale Iva previsto per i ârivenditori di beni usati, di oggetti dâarte, di antiquariato o da collezioneâ, la cui disciplina è dettata dagli articoli 36-40 del decreto legge 41/1995.
La normativa nazionale recepisce la direttiva 94/5/Ce del Consiglio, del 14 febbraio 1994, adottata nel quadro della realizzazione di un sistema comune Iva (secondo quanto previsto dallâarticolo 32 della direttiva 77/388/Cee del 17 maggio 1977).
Lâesigenza alla base della disciplina europea e, di riflesso, di quella interna, è âevitare fenomeni di doppia o reiterata imposizione per i beni che, dopo la prima uscita dal circuito commerciale, vengono ceduti a un soggetto passivo dâimposta per la successiva rivendita, con conseguente ulteriore imposizione ai fini Iva in relazione al prezzo di vendita da questi praticatoâ (cfr circolare min. Finanze n. 177 del 22 giugno 1995).
Dal punto di vista oggettivo, quindi, il regime del margine si applica, essenzialmente, ai âbeni usatiâ ovvero, per usare la terminologia del legislatore europeo, ai âbeni dâoccasioneâ, vale a dire ai âbeni mobili suscettibili di reimpiego, nello stato originario o previa riparazioneâ.
Come meglio si preciserà in seguito, i soggetti interessati dal regime del margine possono comunque scegliere di applicare le ordinarie regole Iva.
Inoltre, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, il regime de quo non ha natura agevolativa. Infatti, âanche se va escluso che il regime del margine abbia carattere agevolativo, (â¦) lo stesso è un regime speciale di assolvimento dellâimposta, per cui è onere di colui che richiede di accedervi provare la effettiva ricorrenza di tutti gli elementi normativamente richiesti, sia oggettivi sia soggettivi (â¦)â (cfr Corte di cassazione, sentenza n. 3089/2016).
Al pari di qualsiasi altro regime speciale Iva, anche quello del margine si caratterizza per essere strutturato secondo un meccanismo derogatorio rispetto alle regole generali previste in materia di imposta sul valore aggiunto.
La specialità del regime in esame emerge sotto diversi aspetti.
Innanzitutto, il calcolo dellâimposta dovuta non avviene secondo lâordinario sistema âimposta da impostaâ, bensì secondo quello âbase da baseâ.
La base imponibile dellâimposta relativa alla rivendita, infatti, è data dalla differenza (margine) tra il prezzo di vendita e quello dâacquisto, aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie.
In altri termini, la base imponibile su cui applicare lâaliquota Iva prevista per la tipologia di bene oggetto di rivendita non è data dal corrispettivo della cessione, ma dallâutile lordo, cioè dal âmargineâ, che residua a favore del rivenditore.
Per la determinazione del âmargineâ e, quindi, della base imponibile, sono previsti, a seconda della tipologia dei rivenditori e dei beni commercializzati (nonché delle modalità della rivendita), tre diversi meccanismi:
- metodo analitico
- metodo forfettario
- metodo globale.
Ognuno di essi implica differenti obblighi formali e contabili a carico del contribuente. Tuttavia, fatto salvo quanto appena ricordato, i soggetti interessati allâapplicazione del regime del margine restano comunque assoggettati a tutti gli adempimenti cui sono ordinariamente tenuti (ex Dpr 633/1972), relativi agli obblighi di certificazione dei corrispettivi (scontrino e ricevuta fiscale) e di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti, non espressamente derogati dalle disposizioni speciali previste dal citato Dl 41/1995.
Come precisato dallâAmministrazione finanziaria, il regime del margine deve essere tenuto distinto da quello relativo alle cessioni di rottami (articolo 74, commi 7 e 8, Dpr 633/1972).
I due regimi, infatti, âinteressano due distinte categorie di beni: il regime del margine disciplina le cessioni di beni usati, intendendosi per tali quelli che sono suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione; il regime sui rottami disciplina le cessioni di beni che, viceversa, non sono suscettibili di reimpiego senza essere sottoposti a ulteriore lavorazioneâ.
Tuttavia, âin particolari ipotesi può verificarsi che lâoperazione economica di acquisto e rivendita di un bene sia interessata dallâapplicazione di entrambe le normative speciali. à il caso, ad esempio, di un rivenditore di rottami che acquisti presso un privato unâauto da demolire e che successivamente rivenda i singoli pezzi di ricambio ancora funzionantiâ.
Con riguardo a tale caso particolare, lâAmministrazione ha chiarito che âin relazione alla rivendita, si verificano le condizioni richieste per lâapplicazione del regime del margine poiché il bene oggetto della rivendita è stato acquistato presso un privato e inoltre ha caratteristiche tali da poter essere utilizzato nello stato in cui si trova o previa riparazione. La cessione del pezzo di ricambio dovrà quindi essere assoggettata a imposta con le particolari regole del margineâ (circolare n. 28/E del 21 giugno 2004, paragrafo 12.8).
Tutto ciò premesso, con il presente contributo si passerà in rassegna la disciplina del regime, analizzandone, in primo luogo, le condizioni (oggettive e soggettive) generali di applicazione, per poi esaminare le regole particolari di volta in volta previste con riferimento ai tre diversi meccanismi di determinazione del margine cui si è fatto cenno pocâanzi.
Infine, si ricorda che:
il regime del margine è stato esteso, con alcune particolarità , anche alle cessioni di beni mobili usati e di oggetti dâarte, dâantiquariato e da collezione effettuate da esercenti agenzie di vendita allâasta che agiscono in nome proprio e per conto di privati, in base a un contratto di commissione (articolo 40-bis, Dl 41/1995, introdotto dallâarticolo 45 della legge 342/2000)
il regime in esame trova applicazione anche nel settore delle auto usate.
Entrambi gli aspetti, peraltro, non saranno approfonditi nel presente lavoro, in quanto saranno oggetto di successivi contributi.
1 â continua.
Gennaro Napolitano
pubblicato Mercoledì 22 Marzo 2017
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