Scioglimento e sospensione ex art. 169-bis l.f. di contratti di garanzia
Pubblicato il 26/03/17 09:54 [Doc.2766]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Milano, 9 marzo 2017. Pres. Est. Caterina Macchi.

Concordato preventivo – Contratti pendenti – Sospensione e scioglimento - Pegno su conti correnti - Cessione crediti da contratti di progetto e assicurazione - Cessione crediti GSE
Non può qualificarsi come “pendente” ai sensi dell’art. 169-bis legge fall. il contratto di garanzia che abbia natura accessoria rispetto a contratti di finanziamento che siano stati dalle parti integralmente eseguiti.

Concordato preventivo – Concordato con riserva - Contratti pendenti – Scioglimento - Inammissibilità
In linea generale deve ritenersi inammissibile la richiesta di scioglimento di contratti pendenti in mancanza del deposito del piano e della proposta concordataria, difettando qualsivoglia termine di riferimento che consenta al tribunale l’esercizio del proprio potere discrezionale sulla base di elementi obiettivamente riscontrati e coerenti con il contenuto della proposta definitivamente formulata ai creditori.

Massima a cura di Franco Benassi


© Riproduzione Riservata