Scioglimento e sospensione ex art. 169-bis l.f. di contratti di garanzia
Pubblicato il 26/03/17 09:54 [Doc.2766]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Milano, 9 marzo 2017. Pres. Est. Caterina Macchi.
Concordato preventivo â Contratti pendenti â Sospensione e scioglimento - Pegno su conti correnti - Cessione crediti da contratti di progetto e assicurazione - Cessione crediti GSE
Non può qualificarsi come âpendenteâ ai sensi dellâart. 169-bis legge fall. il contratto di garanzia che abbia natura accessoria rispetto a contratti di finanziamento che siano stati dalle parti integralmente eseguiti.
Concordato preventivo â Concordato con riserva - Contratti pendenti â Scioglimento - InammissibilitÃ
In linea generale deve ritenersi inammissibile la richiesta di scioglimento di contratti pendenti in mancanza del deposito del piano e della proposta concordataria, difettando qualsivoglia termine di riferimento che consenta al tribunale lâesercizio del proprio potere discrezionale sulla base di elementi obiettivamente riscontrati e coerenti con il contenuto della proposta definitivamente formulata ai creditori.
Massima a cura di Franco Benassi
© Riproduzione Riservata