Spesometro per operazioni 2014: avvisi per favorire la compliance
Pubblicato il 27/03/17 08:26 [Doc.2770]
di Redazione IL CASO.it
Le imprese e i professionisti che hanno dichiarato un volume dâaffari inferiore rispetto ai dati comunicati dai propri clienti potranno regolarizzare tramite ravvedimento operoso
Sono in partenza oltre 28mila alert preventivi per segnalare anomalie emerse incrociando i dati forniti attraverso lo spesometro con quelli indicati in dichiarazione dai contribuenti.
Con provvedimento del 24 marzo 2017, lâAgenzia delle Entrate detta le modalità con cui sono messe a disposizione tali informazioni, utili a sanare eventuali irregolarità e, di conseguenza, a evitare controlli.
Lâoperazione segue quella, analoga, messa in campo a dicembre dello scorso anno e relativa alle operazioni Iva del 2013 (vedi âSpesometro, alert ai soggetti Iva tramite pec e nel cassetto fiscaleâ), in riferimento alla quale, a partire dal prossimo mese di aprile, inizieranno i controlli per quanti non hanno dato seguito agli inviti dellâAgenzia.
Nuove e avanzate forme di comunicazione, quindi, tra Amministrazione fiscale e contribuente, per stimolare lâassolvimento degli obblighi tributari e favorire lâemersione spontanea delle basi imponibili.
Al contribuente, dunque, sono rese disponibili le informazioni per valutare la correttezza dei dati in possesso dellâAgenzia delle Entrate e per consentirgli di fornire le giustificazioni alle presunte anomalie. Ovvero di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante lâistituto del ravvedimento operoso.
In particolare, le comunicazioni riportano le seguenti notizie:
codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente
numero identificativo della comunicazione e anno dâimposta
codice atto
totale operazioni comunicate dai clienti dei soggetti passivi Iva attraverso lo spesometro
modalità per consultare le informazioni di dettaglio relative allâanomalia riscontrata (sono allâinterno del âCassetto fiscaleâ: protocollo, data di invio, somma algebrica delle operazioni rientranti nel volume dâaffari, importo totale delle operazioni comunicate dai clienti, operazioni attive che non risulterebbero dichiarate, dati identificativi dei clienti, ammontare degli acquisti trasmessi da ciascuno di essi).
LâAgenzia delle Entrate trasmette le comunicazioni tramite un messaggio di posta elettronica certificata e le rende consultabili anche nel âCassetto fiscaleâ del titolare di partita Iva
Il contribuente, anche tramite intermediari abilitati, può chiedere informazioni allâAgenzia delle Entrate o segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze a essa sconosciuti.
Ravvedimento operoso
I contribuenti che riconoscono lâirregolarità e intendono sanare la propria posizione possono avvalersi dellâistituto del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997), che la legge di stabilità 2015 ha profondamento innovato proprio per garantire la possibilità di effettuare le opportune correzioni e i connessi versamenti delle somme dovute usufruendo della riduzione delle sanzioni, graduata in funzione della tempestività della regolarizzazione.
Il ricorso al ravvedimento operoso, infatti, può avvenire anche quando la violazione è già stata constatata o sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o qualsiasi altra attività amministrativa di controllo, di cui si è avuta formale conoscenza. à inibito soltanto dopo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, oppure il ricevimento di una comunicazione di irregolarità e degli esiti del controllo formale.
Sonia Angeli
pubblicato Venerdì 24 Marzo 2017
(www.fiscooggi.it)
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