Nuove comunicazioni Iva: pronti i modelli e le regole di trasmissione
Pubblicato il 29/03/17 09:54 [Doc.2780]
di Redazione IL CASO.it
Uniformati, per il 2017, i termini per lâinvio opzionale dei dati delle fatture con quelli per lâinvio obbligatorio dei dati delle fatture emesse e ricevute stabiliti dal âmilleprorogheâ
In materia di Iva, il decreto legge collegato alla manovra di bilancio 2017, modificando il Dl 78/2010, allo scopo di semplificare e razionalizzare gli obblighi dei contribuenti, ha abrogato lâinvio annuale dello âspesometroâ e ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, due nuovi adempimenti (articolo 4, commi 1 e 2, Dl 193/2016):
- la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute
- la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche.
LâAgenzia delle Entrate, con il provvedimento 27 marzo 2017, ha dettato le necessarie disposizioni operative, con particolare riguardo alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute: le informazioni da trasmettere
La comunicazione riguarda tutte le fatture emesse, ricevute e registrate (comprese le bollette doganali), nonché le relative note di variazione, nel corso del periodo dâimposta (articolo 21, Dl 78/2010).
Secondo quanto previsto dal provvedimento, i contribuenti devono trasmettere per ogni fattura:
i dati identificativi del cedente/prestatore
i dati identificativi del cessionario/committente
la data del documento
la data di registrazione (per le sole fatture ricevute e le relative note di variazione)
il numero del documento
la base imponibile
lâaliquota Iva applicata e lâimposta ovvero, ove lâoperazione non comporti lâannotazione dellâimposta nel documento, la tipologia dellâoperazione.
Al provvedimento sono allegate le "specifiche tecniche e regole per la compilazione dei dati delle fatture" (valide anche per la comunicazione opzionale di cui all'articolo 1, comma 3, Dlgs 127/2015), adottate a decorrere dal 10 luglio 2017.
Fino a quella data, i dati delle fatture emesse e ricevute possono essere trasmessi secondo le regole riportate nell'allegato al precedente provvedimento del 28 ottobre 2016.
Liquidazioni periodiche Iva (articolo 21-bis, Dl 78/2010): il modello
Il provvedimento approva:
il modello âComunicazione liquidazioni periodiche Ivaâ (composto da frontespizio e dal quadro VP)
le istruzioni per la compilazione
le specifiche tecniche e le regole per la compilazione della comunicazione (con indicazione delle informazioni da trasmettere con il modello).
Modalità della trasmissione dei dati
Sia per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute sia per le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, la trasmissione deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato (ad esempio, dottore commercialista, ragioniere, perito commerciale, consulente del lavoro), secondo le modalità descritte nellâallegato al provvedimento âModalità di trasmissione datiâ.
Termini per la trasmissione
Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute
Entro lâultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre (la comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa allâultimo trimestre entro il mese di febbraio dellâanno successivo). Tuttavia, per il primo anno di applicazione (2017), le comunicazioni possono essere effettuate, per il primo semestre, entro il 16 settembre 2017 e, per il secondo semestre, entro il mese di febbraio 2018.
Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche
Entro lâultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre (la comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa allâultimo trimestre entro il mese di febbraio dellâanno successivo).
Trasmissione telematica su opzione (articolo 1, comma 3, Dlgs 127/2015)
Modificati, per il 2017, i termini per la trasmissione telematica opzionale, ora allineati a quelli previsti, per il medesimo anno, per la nuova comunicazione dati obbligatoria.
Si ricorda che il precedente provvedimento del 28 ottobre 2016 ha stabilito che i soggetti passivi che hanno esercitato lâopzione trasmettono i dati entro lâultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre (la comunicazione relativa allâultimo trimestre è effettuata entro lâultimo giorno del mese di febbraio dellâanno successivo).
Il provvedimento odierno stabilisce che, per lâanno 2017, la trasmissione telematica su opzione può essere effettuata, per il primo semestre, entro il 16 settembre 2017 e, per il secondo semestre, entro il mese di febbraio 2018.
ADEMPIMENTO 1° ANNO DI APPLICAZIONE (2017) A REGIME
Periodo
di riferimento Termine
di trasmissione Periodo
di riferimento Termine
di trasmissione
Comunicazione dei
dati delle fatture
emesse e ricevute 1° semestre 16 settembre 2017 1° trimestre 31 maggio
2° trimestre 16 settembre
2° semestre 28 febbraio 2018 3° trimestre 30 novembre
4° trimestre fine febbraio
Comunicazione dei
dati delle fatture
(su opzione)
1° semestre 16 settembre 2017 1° trimestre 31 maggio
2° trimestre 16 settembre
2° semestre 28 febbraio 2018 3° trimestre 30 novembre
4° trimestre fine febbraio
Comunicazione dei
dati delle
liquidazioni
periodiche
1° trimestre 31 maggio 2017 1° trimestre 31 maggio
2° trimestre 16 settembre 2017 2° trimestre 16 settembre
3° trimestre 30 novembre 2017 3° trimestre 30 novembre
4° trimestre 28 febbraio 2018 4° trimestre fine febbraio
Messa a disposizione dei risultati dellâesame dei dati
Il provvedimento, inoltre, stabilisce che le informazioni acquisite saranno tempestivamente messe a disposizione, in forma organizzata e sicura, dei soggetti passivi Iva, allo scopo di instaurare un processo di confronto pre-dichiarativo tra lâAgenzia e quei contribuenti per i quali, dallâanalisi delle informazioni trasmesse, emergano potenziali incoerenze tra i dati delle fatture e quelli delle liquidazioni Iva.
Con specifico riferimento alle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche, viene altresì previsto che le informazioni sulle incoerenze tra i versamenti dellâimposta effettuati rispetto allâimporto da versare indicato nelle comunicazioni potranno essere visualizzate nel âCassetto fiscaleâ e nella sezione Consultazione dellâarea autenticata dellâinterfaccia web âFatture e Corrispettiviâ, sul sito internet dellâAgenzia delle Entrate.
Gennaro Napolitano
pubblicato Lunedì 27 Marzo 2017
(FiscoOggi)
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