Banca Pop. Vicenza condannata: le azioni illiquide, quanto al rischio, sono assimilabili agli Otc
Pubblicato il 28/03/17 08:39 [Doc.2783]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Verona, 21 marzo 2017. Giudice Massimo Vaccari.

Innanzitutto non può dubitarsi, e, a ben vedere, non è nemmeno controverso, che le azioni in questione fossero titoli illiquidi o, per meglio dire, che presentassero un rischio di liquidità poiché non erano quotati e quindi potevano essere scambiate non già in un mercato regolamentato ma tramite la stessa banca emittente o direttamente tra i suoi soci-azionisti e tale caratteristica rendeva di per sé alquanto difficoltosa la loro monetizzazione e il recupero della somma investita.

Infatti l’informazione con esso fornita (“La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine ad essere prontamente convertito in denaro senza perdite di valore. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati”) risulta piuttosto vaga e generica perché riguarda la categoria dei titoli illiquidi mentre ciò di cui si duole l’attrice è di non essere stata informata che lo specifico titolo acquistato era ad essa riconducibile, oltre che delle conseguenze che ciò comportava.

Occorre infatti rammentare come la comunicazione Consob relativa al “dovere dell’intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza buona fede in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi” del 2009 (documento privo di diretta portata precettiva ma esplicativo degli obblighi di legge) stabilisca numerosi e assai stringenti obblighi di trasparenza ex ante a carico dell’intermediario, nessuno dei quali è stato osservato nel caso di specie, quali:
- quello di indicare la scomposizione delle diverse componenti che concorrono al complessivo esborso finanziario sostenuto dal cliente per l’assunzione della posizione nel prodotto illiquido;
- quello di indicare il valore di smobilizzo dell’investimento nell’istante immediatamente successivo alla transazione, ipotizzando una situazione di invarianza delle condizioni di mercato;
- quello di inserire nel corredo di informazioni da dare al cliente il confronto con prodotti semplici, noti, liquidi, a basso rischio e di analoga durata;
- quello di informare sulle modalità di smobilizzo delle posizioni sul singolo prodotto, ovvero in merito alle eventuali difficoltà di liquidazione connesse al funzionamento dei mercati di scambio e dei conseguenti effetti in termini di costi e tempi di esecuzione della liquidazione.

La forma di contrattazione descritta dalla convenuto infatti non poteva rendere liquidi, nei termini sopra indicati, i titoli che ne costituivano oggetto poiché si fondava su un meccanismo, forse anche consolidato, ma che era rimasto non regolamentato, specie con riguardo alle condizioni di vendita, ed in primis alle modalità di determinazione del prezzo di vendita delle azioni.

…può però affermarsi anche che BPVI è venuta meno all’obbligo di valutarne l’appropriatezza, derivante dall’art. 42 reg. 16190/2007 e da osservarsi anche nel servizio di mera esecuzione o ricezione di ordini che non sia conforme a tutte le condizioni di cui al successivo art. 43, prima tra tutte quella che gli strumenti trattati siano azioni quotate.

…non effettuò la valutazione di appropriatezza degli investimenti per cui è causa e che, come precisato anche nella informativa precontrattuale sopra richiamata, implica l’acquisizione da parte dell’intermediario di informazioni in merito alle conoscenze ed esperienze del cliente in materia di investimenti “nello specifico prodotto o servizio richiesto.

…le azioni illiquide, come quelle per cui è causa, sono più assimilabili a questi ultimi, con riguardo al tipo di mercato in cui vengono trattate e alle conseguenze, anche in termini di rischiosità dell’investimento, che ciò comporta, piuttosto che alle azioni quotate.


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