Amministrazione assegnata a società di capitali e nomina di gestore dellâattività dellâamministratore
Pubblicato il 29/03/17 08:25 [Doc.2787]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Gianfranco Benvenuto
Tribunale di Milano 27 marzo 2017
Società di capitali - Amministrazione assegnata a società di capitali - Liceità clausola statutaria - Nomina di gestore dellâattività dellâamministratore - Responsabilità per fatti illeciti - Solidarietà tra il gestore e lâamministratore società di capitali
Deve ritenersi lecita la clausola statutaria che conferisce a una società di capitali la nomina di amministratore di s.r.l.
In tal caso, degli atti gestori pregiudizievoli risponde, oltre alla persona giuridica, in via solidale anche la persona fisica concretamente deputata al compimento degli atti gestori e concretamente autrice dei medesimi. La persona fisica è infatti direttamente soggetta alla disciplina di cui allâart. 2476 c.c.
Tale soluzione è confermata dalla vigenza di norme di derivazione europea come lâart. 5 del d. lgs. 240 del 1991 (di attuazione del regolamento comunitario sul Gruppo Europeo di interesse economico), espressione di un principio di imputazione intrinsecamente connesso alla nomina quale amministratore di una società , secondo cui la persona giuridica amministratrice esercita le relative funzioni attraverso un rappresentante da esso designato la cui nomina deve essere pubblicizzata insieme a quella del legale rappresentante e il quale âassume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratoreâ.
Inoltre, la persona fisica concretamente deputata allâamministrazione, una volta che abbia concretamente esercitato funzioni gestorie entrando (in occasione e nellâesercizio di esse) a diretto contatto con la società amministrata e con i terzi, assume nei confronti della prima, unitamente allâamministratore, una posizione di garanzia che ingenera a suo carico una responsabilità contrattuale essendo anche tale soggetto, in virtù del sottostante negozio di preposizione (qualificabile come mandato) stipulato con la persona giuridica amministratrice a favore di quella amministrata, a gestire con diligenza professionale questâultima.
© Riproduzione Riservata