Annuncio pubblicitario on line: invito allâacquisto e obbligo dâinformazione
Pubblicato il 31/03/17 09:07 [Doc.2810]
di Redazione IL CASO.it
Corte UE, 30 marzo 2017. Causa C-146/16
Rinvio pregiudiziale â Pratiche commerciali sleali â Pubblicità contenuta in una pubblicazione a mezzo stampa â Omissione di informazioni rilevanti â Accesso a tali informazioni attraverso il sito Internet mediante il quale sono distribuiti i prodotti di cui trattasi â Prodotti venduti dal soggetto che ha pubblicato lâannuncio o da terzi
Lâarticolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dellâ11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio deve essere interpretato nel senso che un annuncio pubblicitario, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che rientra nella nozione di «invito allâacquisto» ai sensi di tale direttiva, può soddisfare lâobbligo dâinformazione previsto da tale disposizione. Spetta al giudice del rinvio esaminare caso per caso, da un lato, se le restrizioni in termini di spazio nel testo pubblicitario giustifichino che le informazioni sul fornitore siano messe a disposizione soltanto a livello della piattaforma di vendita on-line e, dallâaltro, allâoccorrenza, se le informazioni richieste dallâarticolo 7, paragrafo 4, lettera b), di tale direttiva riguardanti la piattaforma di vendita on-line siano comunicate semplicemente e rapidamente.
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Oscuramento nomi: no
Pagamento massima: ⬠10 a Benassi
categorie: civile
(Massima a cura di Redazione IL CASO.it
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