Intercettazioni, manifestazione indebita del convincimento del magistrato e ricusazione
Pubblicato il 02/04/17 07:45 [Doc.2811]
di Redazione IL CASO.it
Cass. Pen., sez. III, 30 marzo 2017, n. 15849.
Processo penale â Ricusazione - Manifestazione indebita del convincimento del magistrato - Intercettazioni
Il provvedimento di cui all'art. 267, comma 1, cod. proc. pen. non può costituire manifestazione indebita del convincimento del magistrato, rilevante ai fini della ricusazione di cui all'art. 37, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., qualora la sua motivazione sia riferita ai presupposti per le intercettazioni, ovvero all'esistenza dà gravi indizi di reato e all'assoluta indispensabilità delle stesse ai fini della prosecuzione delle indagini.
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