Trattazione della divisione endoesecutiva nel fallimento
Pubblicato il 03/04/17 07:45 [Doc.2814]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Siracusa, 26 marzo 2017. Giudice Cassaniti.

Segnalazione Centro Studi di Diritto Fallimentare di Siracusa

Fallimento – Liquidazione dell’attivo – Divisione – Poteri del giudice delegato – Trattazione del giudizio di divisione – Esclusione

Le norme sulla divisione endoesecutiva (artt. 599-601 c.p.c.) appaiono compatibili coi poteri e con la funzione del giudice delegato limitatamente alla fase di convocazione dei comproprietari del bene indiviso al fine di tentare la separazione in natura della quota di pertinenza del fallimento o al fine di procedere alla vendita transattiva della quota (art. 600, comma 1, c.p.c.); deve, invece, escludersi che il giudice delegato possa trattare il giudizio di divisione eventualmente autorizzato a norma del secondo comma dell’art. 600 c.p.c., a ciò ostando il secondo comma dell’art. 25 legge fall. e, più in generale, l’assenza di previsione normativa che consenta al giudice delegato – che ha funzioni di vigilanza e controllo sulla regolarità della procedura ex art. 25, comma 1, legge fall. – di statuire su diritti diversi da quelli facenti parte dell’attivo fallimentare (quale quelli dei comproprietari), né detta base giuridica appare potersi ricavare dalla “delega” liquidatoria ricevuta dal curatore ex art. 107, comma 2, legge fall.

Massima a cura di Redazione IL CASO.it


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