Segnalazione dell’autovelox: distanza massima (4 km) ma non distanza minima
Pubblicato il 02/04/17 18:20 [Doc.2816]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura del Dott. Giuseppe Buffone

Cass. Civ., Sez. II, sentenza 28 marzo 2017 n. 7949 (Pres. Petitti, rel. Scarpa)

SANZIONI AMMINISTRATIVE – AUTOVELOX – SEGNALAZIONE - SEGNALI DI PROGRESSIVA DISTANZIOMETRICA - CHIARIMENTI

La validità delle sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocità, accertato mediante "autovelox", è subordinata alla circostanza che la presenza della postazione fissa di rilevazione della velocità sia stata preventivamente segnalata. La circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità accertata mediante "autovelox" non sia indicato se la presenza dell’apparecchio fosse stata preventiva mente segnalata mediante apposito cartello non rende, peraltro, nullo il verbale stesso, sempre che di detta segnaletica sia stata accertata o ammessa l’esistenza. Ai sensi dell’art. 2, d.m. 15 agosto 2007 i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati "con adeguato anticipo" rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare, è necessario che non vi sia tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento una distanza superiore a quattro km, mentre non è stabilita una distanza minima, né assume rilevo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada Nel caso di specie, la segnalazione si trovava 1.250 metri prima del punto di rilevamento).


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