Negoziazione assistita e arbitrato: le novità per il credito dâimposta
Pubblicato il 04/04/17 08:14 [Doc.2823]
di Redazione IL CASO.it
Per il 2017, le richieste devono essere presentate nel periodo compreso tra il 1° e il 10 aprile; a partire dal 2018, invece, domande dal 10 gennaio al 10 febbraio di ogni anno
Il credito dâimposta a favore di coloro che hanno corrisposto compensi agli avvocati e agli arbitri nellâambito dei procedimenti di negoziazione assistita e di conclusione dellâarbitrato con lodo è stato introdotto, inizialmente in via sperimentale, dal Dl 83/2015 (articolo 21-bis) con riferimento ai compensi pagati nel 2015.
La relativa disciplina attuativa è stata dettata dal Dm 23 dicembre 2015 che ha stabilito le modalità attraverso cui presentare la richiesta e la documentazione da esibire a corredo della stessa nonché le disposizioni relative ai controlli.
Successivamente, la legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 618, legge 208/2015) ha reso stabile lâincentivo ânel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016â.
Proprio in considerazione della suddetta stabilizzazione, è sorta la necessità di modificare la ricordata disciplina attuativa.
La ânuovaâ disciplina operativa
Il decreto 30 marzo 2017 (adottato dal ministro della Giustizia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1° aprile 2017), quindi, aggiorna le previsioni del precedente Dm 23 dicembre 2015, con lâobiettivo di adeguare le disposizioni ivi contenute al nuovo carattere permanente del credito dâimposta.
Soggetti interessati
Possono presentare istanza per il riconoscimento del credito dâimposta le parti che hanno corrisposto, nellâanno precedente la presentazione della domanda, un compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita concluso con successo o agli arbitri nel caso di conclusione dellâarbitrato con lodo.
Misura del credito dâimposta
Il credito dâimposta, riconosciuto in caso di successo della negoziazione ovvero di conclusione dellâarbitrato con lodo, è commisurato, secondo criteri di proporzionalità , al compenso corrisposto allâavvocato o allâarbitro fino alla concorrenza di 250 euro ed è determinato in misura corrispondente alle risorse stanziate, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dallâanno 2016.
Richiesta di attribuzione
La parte interessata deve presentare apposita richiesta di attribuzione del credito dâimposta, alla quale devono essere allegati i seguenti documenti:
copia dellâaccordo di negoziazione assistita e prova della trasmissione dello stesso al Consiglio dellâordine degli avvocati ovvero copia del lodo arbitrale che ha concluso il procedimento, nonché copia per immagine dellâoriginale o della copia autentica del provvedimento giudiziale di trasmissione del fascicolo (adottato ai sensi dellâarticolo 1, comma 2, Dl 132/2014)
copia della fattura, inerente la prestazione professionale, rilasciata dallâavvocato o dallâarbitro
copia della quietanza, del bonifico, dellâassegno o di altro documento attestante lâeffettiva corresponsione del compenso nellâanno precedente la presentazione della richiesta
copia del documento di identità del richiedente.
In caso di definizione con successo di più negoziazioni assistite ovvero di più arbitrati conclusi con lodo, in relazione ai quali è stato corrisposto un compenso allâavvocato o agli arbitri, è necessario compilare un numero di richieste corrispondente al numero di procedure.
Modalità e termini di trasmissione della richiesta
La richiesta deve essere trasmessa esclusivamente compilando lâapposito modulo (Form) disponibile in unâarea dedicata agli incentivi fiscali relativi alle misure di degiurisdizionalizzazione del sito internet del ministero della Giustizia.
Per il 2017, la richiesta deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° aprile 2017 (data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Dm 30 marzo 2017) e il 10 aprile 2017.
A decorrere dal 2018, invece, la domanda va presentata dal 10 gennaio al 10 febbraio di ogni anno.
Le richieste trasmesse con modalità diverse ovvero oltre i termini indicati sono inammissibili.
Modalità di comunicazione dell'esito della richiesta
Il ministero della Giustizia, entro il 30 aprile dellâanno in cui è presentata la richiesta, comunica al richiedente, con le modalità pubblicate nella ricordata area dedicata, lâimporto del credito dâimposta effettivamente spettante.
Utilizzo
Il credito dâimposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi per lâanno in cui è avvenuto il pagamento del compenso (quadro CR, rigo 16, del modello Redditi PF e quadro G, rigo 11, del modello 730) ed è utilizzabile in compensazione a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione ai beneficiari dellâimporto spettante.
Per la compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dellâAgenzia delle Entrate e va utilizzato il codice tributo â6866â (cfr risoluzione 40/E del 20 maggio 2016). In alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Lâammontare del credito utilizzato in compensazione non deve eccedere lâimporto comunicato dal ministero della Giustizia, pena lo scarto dellâoperazione di versamento. Per consentire il necessario controllo, il ministero, preventivamente alla comunicazione ai soggetti beneficiari, trasmette con modalità telematiche allâAgenzia delle Entrate lâelenco dei medesimi e lâimporto del credito spettante a ciascuno di essi, nonché le eventuali variazioni e revoche.
Il credito, inoltre, non dà luogo a rimborso e non concorre nè alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi nè del valore della produzione netta ai fini Irap. Lo stesso, infine, non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi nonché delle spese e degli altri componenti negativi diversi.
Cause di revoca
Il credito dâimposta è revocato nel caso venga accertata lâinsussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o sia incompleta.
Recupero del credito illegittimamente fruito
Qualora a seguito dei controlli effettuati dal ministero della Giustizia venga accertata lâindebita fruizione, anche parziale, del credito dâimposta, il ministero provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
Ai fini del controllo, lâAgenzia delle Entrate trasmette con modalità telematiche al ministero, entro il mese di marzo dellâanno successivo alla presentazione della richiesta, lâelenco dei soggetti che hanno utilizzato il credito dâimposta attraverso le dichiarazioni dei redditi e i modelli F24 ricevuti nellâanno precedente, con i relativi importi.
La stessa Agenzia comunica telematicamente al ministero lâeventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito, accertata nellâambito dellâordinaria attività di controllo.
Gennaro Napolitano
pubblicato Lunedì 3 Aprile 2017
FiscoOggi
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