Conoscenza del prodotto finanziario e dimensione locale
Pubblicato il 05/04/17 08:13 [Doc.2827]
di Redazione IL CASO.it
Cass. civ., sez. I, 3 aprile 2017, n. 8619. Pres. Dogliotti. Rel. Acierno.
Intermediari finanziari â Obblighi informativi - Conoscenza preventiva adeguata del prodotto finanziario - Deficit delle informazioni assunte dall'intermediario sulla base della dimensione locale
L'obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza posto a carico dell'intermediario nella negoziazione di titoli ex art. 21, comma 1 lettere a) e b) del d.lgs n. 58 del 1998 così come puntualizzato negli artt. 26 e 28 (quest'ultimo integrato dall'allegato 3) del Regolamento Consob n. 11522 del 1998, richiede sia una conoscenza preventiva adeguata del prodotto finanziario, alla luce di tutti i dati disponibili che ne possano influenzare la valutazione effettiva della rischiosità (es. rating; offering circular; caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato), senza che possa giustificarsi il deficit delle informazioni assunte dall'intermediario sulla base della dimensione locale di esso e della non partecipazione diretta alla vendita dei titoli sia un'informazione delle caratteristiche del prodotto concreta e specifica alla luce di tutti gli indicatori desumibili dall'art. 28 del Regolamento Consob così come integrato dall'allegato 3 al testo normativo.
Massima a cura di Redazione IL CASO.it
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