Tabacchi, ricariche, gratta e vinci: macchinette senza oneri telematici
Pubblicato il 07/04/17 06:13 [Doc.2837]
di Redazione IL CASO.it


Escluse dagli obblighi di memorizzazione e invio dei dati dei corrispettivi le operazioni tramite distributori automatici per le quali l’Iva è già stata assolta in una fase precedente

A pochi giorni dalla pubblicazione del provvedimento 30 marzo 2017 (vedi “Corrispettivi da vending machine: la via senza porta di comunicazione”), l’amministrazione finanziaria torna a occuparsi di distributori automatici con la risoluzione n. 44/E del 5 aprile 2017, nella quale si formulano importanti precisazioni sulle tipologie di cessioni escluse dagli obblighi di memorizzazione e invio telematico dei dati dei corrispettivi.

Disciplina in ricognizione
L’articolo 2, comma 2, del Dlgs 127/2015, nel testo risultante dalle modifiche recate con il Dl 193/2016, ha previsto, con decorrenza 1° aprile 2017, l’obbligo di memorizzazione e successivo invio telematico dei corrispettivi derivanti dalle cessioni di beni e prestazioni di servizi tramite distributori automatici, ferma la possibilità, tramite apposito provvedimento delle Entrate, di differire tale termine “in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici”.

Con la risoluzione 116/2016, l’Amministrazione finanziaria ha già chiarito cosa debba intendersi, in linea generale, per “distributore automatico” o vending machine, vale a dire un qualsiasi apparecchio costituito da almeno tre componenti hardware specifici, tra cui è garantito un collegamento automatico.
I componenti in questione vanno individuati in: uno o più sistemi di pagamento; un sistema elettronico – dotato di un processore e una memoria – capace di processare i dati delle transazioni e memorizzarli; un erogatore di beni e/o servizi.

Peraltro, con provvedimenti del 30 giugno 2016 e del 30 marzo 2017, la stessa Agenzia ha disciplinato:
una prima soluzione transitoria valida per gli apparecchi che presentano, oltre alle richiamate componenti hardware (ossia, come indicato nel provvedimento 30 giugno 2016, dotati di: una o più “periferiche di pagamento”; un “sistema master”, cioè un sistema elettronico munito di Cpu e memoria, in grado di raccogliere i dati dalle singole periferiche di pagamento e memorizzarli; un erogatore di prodotti o servizi), una “porta di comunicazione” capace di trasferire digitalmente i dati a un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell’Agenzia
le modalità e i termini per l’invio dei dati relativi a tutti gli altri distributori, fatta eccezione per quelli automatici di carburanti, che saranno oggetto di un successivo intervento.
A fronte degli obblighi in parola, da adempiere con decorrenza, rispettivamente, 1° aprile 2017 e 1° gennaio 2018, si è comunque posto il dubbio di eventuali cessioni di beni o prestazioni di servizi escluse dagli stessi.
Fuori dagli obblighi, il “monofase”
Il dubbio esposto è stato in parte dissipato con la citata risoluzione 116/2016, dove si è evidenziato che gli apparecchi privi dei componenti hardware indicati nel punto precedente, restano esclusi dagli obblighi dell’articolo 2, comma 2, Dlgs 127/2015, in quanto non qualificabili come distributori automatici ai sensi di legge.
Parimenti esclusi risultano, in base al medesimo documento di prassi, gli apparecchi che fungono da mero strumento di pagamento di un bene/servizio che sarà reso in altro modo o tempo, fornendone solo l’attestazione/quantificazione (come avviene, ad esempio, per i pedaggi autostradali), ovvero erogano ciò che a tutti gli effetti null’altro è se non una certificazione fiscale (come i biglietti di trasporto e di sosta).

Nel confermare tali ipotesi di esclusione, con la risoluzione odierna l’amministrazione pone l’attenzione su un ulteriore, necessario presupposto degli obblighi dettati dall’articolo 2, comma 2, Dlgs 127/2015, ossia che la cessione eseguita dia luogo a un corrispettivo, rilevante ai fini Iva, imputabile in capo al soggetto che la effettua.
In altre parole, chiarisce l’Agenzia, qualora l’imposta sull’operazione avvenuta tramite distributori automatici sia già stata assolta in una fase precedente, senza che chi la effettua possa determinarne alcun elemento (fungendo, di fatto, da mero mandatario di un altro soggetto che ha adempiuto gli obblighi del caso), le previsioni del decreto legislativo 127 non troveranno applicazione.

Ne deriva che sono escluse dagli obblighi di memorizzazione e invio telematico dei dati dei corrispettivi le operazioni proprie del regime Iva “monofase” (articolo 74, Dpr 633/1972), nelle quali c’è un solo soggetto debitore d’imposta (il primo cedente), mentre le ulteriori cessioni risultano escluse dal campo di applicazione dell’Iva.
Pertanto, operazioni quali le vendite di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dai Monopoli di Stato (come i biglietti delle lotterie istantanee), nonché le cessioni di ricariche telefoniche, seppure effettuate tramite vending machine, non comporteranno alcun obbligo in base al Dlgs 127/2015.

Restano fermi, invece, gli obblighi derivanti da tutte le altre tipologie di cessione effettuate tramite distributori automatici.
Pier Paolo Del Franco
pubblicato Mercoledì 5 Aprile 2017
FiscoOggi


© Riproduzione Riservata