Consulenza tecnica preventiva e anatocismo bancario
Pubblicato il 10/04/17 06:44 [Doc.2845]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Milano, 6 aprile 2017.

Segnalazione e massima a cura degli Avvocati Massimo Pellizzato e Umberto Stradella

Consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. - oggetto – ambito di applicazione - Ammissibilità – Anatocismo bancario.

In materia di anatocismo bancario svolgere o meno un dato accertamento contabile ed elaborare un quesito peritale è il portato di una valutazione decisionale non demandabile a un CTU, incompatibile con le finalità conciliative della procedura di consulenza tecnica preventiva, che pertanto è inammissibile.

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
DECRETO DI DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO EX ART 696 BIS C.P.C.
Il giudice,
letto il ricorso depositato il 04/04/2017 ai sensi dell’art.696 bis c.p.c.,
rilevato che parte ricorrente chiede disporsi accertamenti tecnici contabili, preventivi a futuro eventuale giudizio, in relazione a contratto di stipulato tra lo stesso e Banca [•] nel febbraio 2005 sul presupposto di denunciate inadempienze dell’istituto di credito in sede contrattuale, sotto profili di pattuizioni invalide, in violazione di norme o principi di legge, relative ad interessi anatocistici, usurai e spese non dovute;
rilevato pertanto che l’ammissione dell’indagine contabile richiesta presuppone il vaglio di fondatezza in ordine ai profili di censura svolti, necessario al fine dell’ammissione della stessa consulenza d’ufficio richiesta;
rilevato altresì che tale vaglio si rileverebbe indebitamente anticipatorio della decisione e come tale incompatibile con le finalità conciliative della “consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite” di cui all’art.696 bis c.p.c.;
ritenuto che, quanto alla prioritaria censura di usura ed indebita applicazione di interessi anatocistici debba rimettersi al giudicante ogni preliminare valutazione di fondatezza delle eccezioni svolte in ricorso e nell’allegata perizia di parte, e ciò sia in merito alle deduzioni di parte, sia in merito agli effetti di un’eventuale pronuncia di nullità, che possa travolgere la pattuizione di ogni interesse;
ritenuto pertanto che nella materia di cui si tratta, svolgere o meno un dato accertamento contabile ed elaborare un quesito peritale, sia già il portato di una valutazione decisionale preliminare, non demandabile a un CTU;
ritenuto che tale valutazione è incompatibile con le finalità conciliative della procedura in oggetto;
ritenuto pertanto che, in riferimento ai suddetti ambiti di accertamento, e volendosi accedere a un’interpretazione dell’istituto di cui all’art.696 bis c.p.c. che non ne vanifichi la portata conciliativa, le suddette considerazioni depongano per l’inammissibilità delle richieste svolte di accertamento tecnico preventivo, valutazione che può ben essere svolta ancor prima dell’instaurazione del contraddittorio, apparendo coerente con il generale principio di economia delle attività processuali;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso proposto.
Milano, 06/04/2017
Il giudice
Dott. Ambra Carla Tombesi


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