Usura: spese di assicurazione e collegamento all'operazione di credito
Pubblicato il 09/04/17 12:45 [Doc.2850]
di Redazione IL CASO.it


Cass. civ., sez. I, 5 aprile 2017, n. 8806. Pres. Ambrosio. Rel. Aldo Angelo Dolmetta.

Usura - Contratto di credito - Voci economiche rilevanti - Collegamento all'operazione di credito - Contestualità tra spesa ed erogazione – Presunzione di collegamento - Fattispecie in tema di spese di assicurazione

In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione. (Principio di diritto enunciato dalla SC)


“…Non può ritenersi conforme alla normativa relativa al riscontro di usurarietà dei negozi di credito, invero, la decisione assunta dalla Corte di Appello di Napoli, che con riguardo al prestito concretamente in esame ha escluso dal novero delle voci economiche rilevanti in proposito quella rappresentata dalle spese di assicurazione. D'altra parte, è pure acquisita la constatazione che il conteggio di tale voce comporti senz'altro il superamento della soglia usuraria del prestito concesso dalla Società finanziaria ai signori I., quale negozio appartenente alla categoria «anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari - oltre 5.000,00 C» e regolato dal decreto ministeriale del 18 settembre 2002, come relativo al «periodo di applicazione 1 ottobre 31 dicembre 2002».
Per illustrare la valutazione espressa appena sopra, è opportuno muovere dalla recepita rilevazione che la normativa di divieto dei rapporti usurari - così come in radice espressa dall'art. 644 cod. pen., nella versione introdotta dalla legge n. 108/1996, nel suo art. 1 considera rilevanti tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito. Secondo quanto in effetti dispone la norma del comma 5 dell'art. 644, «per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito». Del resto, non avrebbe neppure senso opinare diversamente nella prospettiva della repressione del fenomeno usurario, l'esclusione di talune delle voci per sé rilevanti comportando naturalmente il risultato di spostare - al livello di operatività della pratica - la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse.
Pure da stimare sicuro è che detto carattere «onnicomprensivo» per la rilevanza delle voci economiche - nel limite esclusivo del loro collegamento all'operazione di credito - vale non diversamente per la considerazione penale e per quella civile del fenomeno usurario.
L'unitarietà della regolamentazione - così come la centralità sistematica della norma dell'art. 644 per la definizione della fattispecie usuraria sotto il profilo oggettivo, che qui specificamente interessa - si trova sottolineata, del resto, dallo stesso fatto che la legge n. 108/1996 viene a considerare pari passu entrambi questi aspetti (cfr., in particolare, la disposizione dell'art. 4).
La centralità sistematica della norma dell'art. 644 in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante non può non valere, peraltro, pure per l'intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell'usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia. Se è manifesta l'esigenza di una lettura a sistema di queste varie serie normative, pure appare chiaro che al centro di tale sistema si pone la definizione di fattispecie usuraria tracciata dall'art. 644, alla quale si uniformano, e con la quale si raccordano, le diverse altre disposizioni che intervengono in materia.
Poste queste considerazioni di carattere generale, si può adesso convergere sullo specifico tema delle spese di assicurazione, a cui fa diretto riferimento la fattispecie qui concretamente in esame. Assunta la cennata prospettiva, non possono comunque essere condivisi, in particolare, i rilievi svolti dalla Corte di Appello con riferimento alle istruzioni della Banca d'Italia emanate nel corso del 2001, come tali applicabili ratione temporis al caso qui considerato.
Il riscontro va, in modo specifico, alla formula delle istruzioni secondo cui «ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tenere conto elle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. In particolare, sono inclusi ... le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito».
La Corte napoletana ha letto la trascritta frase nel senso che questa escluda dall'arco delle voci rilevanti per il calcolo usurario le spese «facoltative». Nel portarsi a questo risultato, tuttavia, essa non ha svolto nessun itinerario argomentativo a sostegno, quasi il passaggio fosse da stimare automatico: là dove, per contro, la frase di cui alle istruzioni si occupa - sin dal suo profilo strettamente letterale - di chiarire l'effettiva inclusione di una voce nel calcolo usurario, non certo di procedere ad esclusioni. Neppure si è curata, una volta scelta la strada dell'interpretazione dicotomica, delle incertezze interpretative che risultano legate a una lettura risolta tout court da una contrapposizione tra «assenza di vincoli» (o «facoltà») e «presenza di vincoli» (od obbligo), posta se non altro la difficoltà di perimetrare i confini dell'«obbligo», tra quello tratto da legge o da contratto e quello frutto di una più o meno accentuata costrizione o comunque dal semplice fatto. Soprattutto, così facendo la Corte napoletana ha adottato un'interpretazione delle istruzioni non conforme al disposto formulato dalla noma dell'art. 644, bensì allo stesso antitetica; e senza necessità, tanto più.
Appare invero sistematicamente conforme al principio segnato dal disposto dell'art. 644, e pure più semplice, dare al richiamato passo delle istruzioni un significato diverso. Che viene a fare perno, in particolare, sulla circostanza che normalmente i contratti di credito bancari sono predisposti - nelle varie componenti in cui si vengono ad articolare, spese di assicurazione e garanzia ricomprese dall'impresa bancaria; e così di solito proposti, secondo un blocco unitario (seppure in sé scomponibile in vari segmenti) cioè, al mercato dei clienti. Il riferimento va, in definitiva, alle correnti modalità di offerta del prodotto, dove il collegamento tra concessione del credito e voce economica risulta evidente. Il tutto senza alcun pregiudizio, va da sé, per le situazioni in cui l'offerta avviene secondo altre, diverse modalità: in cui, per l'appunto, la sussistenza o meno di un collegamento tra credito e voce economica (qui, spesa di assicurazione) - secondo quanto prescritto dalla parte finale del comma 5 dell'art. 644 - resta questione del tutto aperta.
Del resto, sono le stesse istruzioni emanate nel 2001 dalla Banca d'Italia a suggerire un'interpretazione di piena conformità del relativo dettato al principio espresso nella norma dell'art. 644: non certo a caso il loro incipit si sostanzia nella riproduzione del testo del comma 5 della norma appena richiamata.
Anche le istruzione successivamente emanate in materia dalla Banca d'Italia vengono indirettamente a confermare l'interpretazione appena sopra delibata. Durante il corso del 2009, in effetti, nel procedere a una revisione generale delle medesime la Banca d'Italia ha tra l'altro precisato che restano incluse nel conto di usurarietà «le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ..., se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento».
Ora, un'interpretazione di tale nuova formula in termini di «rottura» rispetto a quelli precedenti, com'è propugnata dalla Corte napoletana, sembra per la verità attingere a margini di non agevole spiegazione.
Del tutto ragionevole appare, invece, opinare che con la nuova formula la Banca d'Italia abbia inteso esplicitare con più chiare parole quanto già in precedenza sostanzialmente inteso: a dissipare ogni eventuale dubbio ipoteticamente presente nell'operatività. E' infatti appena il caso di aggiungere che la contestualità tra credito e assicurazione - quale espressione indicativa, e presuntiva, del «collegamento» tra questi elementi che è richiesto dal comma 5 dell'art. 644 - si pone, prima di ogni altra cosa, come manifestazione tipica di un'offerta sul mercato che si modella sull'articolazione di prodotti predisposti in modo unitario e preassemblati (ovvero «a pacchetto», per rendere il concetto in termini evocativi).”


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