La sanatoria dellâomesso avviso di deposito viaggia per raccomandata
Pubblicato il 12/04/17 06:31 [Doc.2858]
di Redazione IL CASO.it
Lo scopo è raggiunto se il destinatario riceve comunque notizia della giacenza del plico presso la casa comunale: lo conferma il tempestivo ricorso proposto contro lâatto
La notificazione, eseguita ai sensi dellâarticolo 140 del codice di procedura civile, è valida quando, nonostante lâomessa affissione dellâavviso di deposito alla porta dellâabitazione, lâinteressato abbia ricevuto la successiva raccomandata informativa di detto deposito.
Così ha concluso la Corte suprema, con lâordinanza n. 7329 del 22 marzo 2017, in cui è stato altresì ribadito che la regola della sanatoria dei vizi della notifica per raggiungimento dello scopo vale anche per le cartelle di pagamento.
La vicenda processuale
Con sentenza del 6 agosto 2015, la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava lâappello proposto da un contribuente avverso la pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Roma, che ne aveva a sua volta respinto il ricorso contro alcune cartelle di pagamento.
Il collegio regionale osservava, in particolare, che la procedura notificatoria della cartella impugnata doveva considerarsi rituale e, comunque, che la stessa aveva raggiunto il suo scopo, così in ogni caso sanandosi ogni nullità eccepita.
La parte privata ricorreva in sede di legittimità , denunciando violazione e falsa applicazione della norma sulla notificazione in caso di irreperibilità ârelativaâ (articolo 140 cpc), perché nella specie era mancata lâaffissione del prescritto avviso di deposito alla porta della propria abitazione successivamente allâaccesso infruttuoso del messo notificatore.
Lamentava altresì violazione delle regole sul regime della nullità degli atti (successivo articolo 156) e dellâarticolo 26, Dpr 602/1973, sulla notificazione delle cartelle di pagamento.
La pronuncia della Corte
Il Collegio di nomofilachìa ha rigettato la censura relativa allâasserita violazione dellâarticolo 140 cpc, osservando che il perfezionamento di tale modalità di notifica richiede il compimento di tutti gli adempimenti ivi stabiliti, âsicché è nulla se ne sia stato omesso taluno di essi (nella specie, lâaffissione dellâavviso di avvenuto deposito del piego alla porta dellâabitazione di residenza del destinatario), salvo non sia intervenuta sanatoria per raggiungimento dello scopo per aver il destinatario comunque regolarmente ricevuto la raccomandata di conferma del deposito del piego nellâufficio postale (Sez. 5, Sentenza n. 19522 del 30/09/2016, Rv. 641241)â.
Nella specie, precisa la Corte, lâavvenuta ricezione della raccomandata di conferma del deposito ha determinato âil raggiungimento dello scopo dellâintera procedura notificatoria, poiché⦠(lâinteressato) ha tempestivamente proposto ricorso contro lâatto notificatoâ, dovendo al riguardo farsi applicazione della regola per la quale la nullità della notifica della cartella âè suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi degli artt. 156 e 160 c.p.c., atteso lâespresso richiamo, operato dallâart. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, alle norme sulle notificazioni del codice di rito» (Sez. 5, Sentenza n. 384 del 13/01/2016, Rv. 638250)â.
Osservazioni
Nellâiter di notificazione degli atti in genere, e per quanto dâinteresse di quelli tributari, è richiesta la puntuale osservanza della disciplina positivamente stabilita in relazione a ciascuna possibile situazione fattuale.
In concreto, può verificarsi anche lâipotesi di irreperibilità ârelativaâ, che si realizza quando, al momento della notifica, il destinatario (o altro soggetto abilitato alla ricezione in suo conto) non venga rinvenuto nel luogo in cui la notificazione deve essere eseguita, perché momentaneamente assente.
In questa situazione â che appunto si verifica âquando siano conosciuti la residenza e lâindirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibileâ (tra le innumerevoli in questi termini, cfr Cassazione, 4502 e 817 del 2017, 19152, 18109, 13399 e 8819 del 2016) â lâarticolo 140 cpc stabilisce che lâufficiale notificatore provvede:
al deposito della copia dellâatto da notificare ânella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsiâ
allâaffissione di un avviso di tale deposito, in busta chiusa e sigillata alla porta dellâabitazione o dellâufficio o dellâazienda del destinatario
a notiziare questâultimo a mezzo raccomandata âinformativaâ con avviso di ricevimento.
Ancorché i predetti adempimenti siano tutti necessari per la ritualità della notificazione, non può escludersi che, anche a fronte dellâomissione di taluno di essi, lâinteressato venga comunque legalmente a conoscenza dellâatto che lo riguarda.
à ciò che si verifica quando, come nel caso esaminato dallâodierna pronuncia, nonostante lâomissione dellâadempimento sub 2), la notizia del deposito dellâatto presso la casa comunale pervenga comunque allâinteressato attraverso lâapposita raccomandata prevista dal citato articolo 140.
Nessun dubbio che, in una tale evenienza, la notifica deve ritenersi perfezionata, a maggior ragione quando, attraverso il proprio comportamento (tipica e frequente è lâipotesi di proposizione di ricorso giurisdizionale), lâinteressato confermi lâintervenuta conoscenza dellâatto che lo riguarda.
Invero, in base allâarticolo 156, terzo comma cpc, la nullità per inosservanza di forme di un atto non può mai essere pronunciata âse lâatto ha raggiunto lo scopo a cui è destinatoâ; e, come chiarito dalla Cassazione, poiché la validità dellâatto tributario dipende dallâesistenza dei requisiti stabiliti dalle singole leggi dâimposta, e non dalla ritualità della sua notificazione, eventuali vizi della notifica di per se stessi non ridondano in vizi dellâatto e non ne determinano lâillegittimità quando ne risulti in modo inequivoco la legale conoscenza (da ultimo, cfr Cassazione, 5435, 4805, 3596, tutte del 2017).
Costituisce, infatti, principio di diritto vivente quello secondo il quale lâestensione alle notifiche degli atti tributari delle norme del processo civile, in virtù del richiamo operato dallâarticolo 60, Dpr 600/1973, comporta, quale logica conseguenza, lâapplicazione del regime delle nullità e delle relative sanatorie; sicché, la proposizione del ricorso determina la sanatoria del vizio di nullità della notifica per raggiungimento dello scopo (tra le più recenti, cfr Cassazione, 704/2017 e 24199, 22108, 15477, 14601 del 2016).
Massimo Cancedda
pubblicato Giovedì 6 Aprile 2017
FiscoOggi
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