Due crediti a tutela dell’ambiente, istituiti i codici tributo per fruirne
Pubblicato il 12/04/17 06:31 [Doc.2859]
di Redazione IL CASO.it


Si tratta della cessione della detrazione spettante per i lavori di riqualificazione energetica sulle parti comuni dei condomìni e dello sconto sull’acquisto di autocaravan nuovi

Sono entrambi bonus “verdi” fruibili sotto forma di credito d’imposta, previsti dalla stessa legge di Stabilità (la 208/2015) e a ciascuno spetta il suo codice tributo per essere utilizzato in compensazione, mediante modello F24.
Con le risoluzioni 47/E e 48/E del 10 aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate ne ha istituiti due ad hoc.

Il primo, “6876”, è dedicato a coloro che hanno effettuato interventi di riqualificazione energetica su parti comuni di edifici condominiali e hanno accettato di ricevere, a titolo di pagamento, il credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante ai condòmini relativa alle spese sostenute per i suddetti lavori.
A tal proposito, ricordiamo in breve che l’opportunità di “trasferire” il bonus fiscale è stata introdotta dalla Stabilità 2016, con la quale il legislatore ha lanciato una sorta di salvagente ai cittadini ricadenti nella “no tax area” che, altrimenti, non avrebbero potuto usufruire del beneficio; e che il credito ceduto ha le stesse caratteristiche della detrazione spettante al condomino. Quindi, chi lo riceve può utilizzarlo in dieci quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa.
In particolare, è utilizzabile in compensazione, da oggi, con F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia. La quota di credito non fruita nell’anno può essere riportata nei periodi d’imposta successivi, ma non può essere chiesta a rimborso.

Il secondo, “6875”, è prerogativa, invece, dei concessionari di camper che devono recuperare l’incentivo statale offerto, in nome della salvaguardia dell’ambiente, a chi ha sostituito autocaravan di classe “euro 0, 1 e 2”, con altri nuovi, appartenenti, come minimo, alla categoria “euro 5”.
Il contributo, fino a un massimo di 8mila euro, è stato riconosciuto per gli acquisti effettuati nel 2016 e con immatricolazione non oltre il 31 marzo 2017.
Lo sconto è stato applicato direttamente dal venditore, che ora può recuperarlo con un credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite F24. Anche in questo caso, il modello andrà trasmesso esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia.

I neo codici vanno indicati nella sezione “Erario” dell’F24, in corrispondenza delle somme riportate nella colonna “importi a credito compensati” o, nell’ipotesi di riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Per quanto riguarda il campo “anno di riferimento”, va indicato, per l’ecobonus, quello in cui sono state sostenute le spese e, per i camper, l’anno di immatricolazione.

r.fo.
pubblicato Lunedì 10 Aprile 2017
FiscoOggi


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