Due crediti a tutela dellâambiente, istituiti i codici tributo per fruirne
Pubblicato il 12/04/17 06:31 [Doc.2859]
di Redazione IL CASO.it
Si tratta della cessione della detrazione spettante per i lavori di riqualificazione energetica sulle parti comuni dei condomìni e dello sconto sullâacquisto di autocaravan nuovi
Sono entrambi bonus âverdiâ fruibili sotto forma di credito dâimposta, previsti dalla stessa legge di Stabilità (la 208/2015) e a ciascuno spetta il suo codice tributo per essere utilizzato in compensazione, mediante modello F24.
Con le risoluzioni 47/E e 48/E del 10 aprile 2017, lâAgenzia delle Entrate ne ha istituiti due ad hoc.
Il primo, â6876â, è dedicato a coloro che hanno effettuato interventi di riqualificazione energetica su parti comuni di edifici condominiali e hanno accettato di ricevere, a titolo di pagamento, il credito dâimposta corrispondente alla detrazione spettante ai condòmini relativa alle spese sostenute per i suddetti lavori.
A tal proposito, ricordiamo in breve che lâopportunità di âtrasferireâ il bonus fiscale è stata introdotta dalla Stabilità 2016, con la quale il legislatore ha lanciato una sorta di salvagente ai cittadini ricadenti nella âno tax areaâ che, altrimenti, non avrebbero potuto usufruire del beneficio; e che il credito ceduto ha le stesse caratteristiche della detrazione spettante al condomino. Quindi, chi lo riceve può utilizzarlo in dieci quote annuali di pari importo, a partire dal periodo dâimposta successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa.
In particolare, è utilizzabile in compensazione, da oggi, con F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici dellâAgenzia. La quota di credito non fruita nellâanno può essere riportata nei periodi dâimposta successivi, ma non può essere chiesta a rimborso.
Il secondo, â6875â, è prerogativa, invece, dei concessionari di camper che devono recuperare lâincentivo statale offerto, in nome della salvaguardia dellâambiente, a chi ha sostituito autocaravan di classe âeuro 0, 1 e 2â, con altri nuovi, appartenenti, come minimo, alla categoria âeuro 5â.
Il contributo, fino a un massimo di 8mila euro, è stato riconosciuto per gli acquisti effettuati nel 2016 e con immatricolazione non oltre il 31 marzo 2017.
Lo sconto è stato applicato direttamente dal venditore, che ora può recuperarlo con un credito dâimposta da utilizzare in compensazione tramite F24. Anche in questo caso, il modello andrà trasmesso esclusivamente tramite i servizi telematici dellâAgenzia.
I neo codici vanno indicati nella sezione âErarioâ dellâF24, in corrispondenza delle somme riportate nella colonna âimporti a credito compensatiâ o, nellâipotesi di riversamento dellâagevolazione, nella colonna âimporti a debito versatiâ.
Per quanto riguarda il campo âanno di riferimentoâ, va indicato, per lâecobonus, quello in cui sono state sostenute le spese e, per i camper, lâanno di immatricolazione.
r.fo.
pubblicato Lunedì 10 Aprile 2017
FiscoOggi
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