La disciplina Iva dei beni usati: analisi del regime del margine_5
Pubblicato il 13/04/17 06:31 [Doc.2867]
di Redazione IL CASO.it


L’ultimo dei tre metodi di determinazione della differenza imponibile è definito globale poiché essa viene calcolata per masse di operazioni effettuate nel periodo di riferimento

Il terzo metodo di determinazione del margine è definito globale (articolo 36, comma 6, Dl 41/1995) in quanto il suo importo viene calcolato non relativamente a ciascuna operazione di rivendita, bensì in relazione all’ammontare complessivo degli acquisti e delle cessioni effettuate nel periodo (mensile o trimestrale) di riferimento globalmente considerato.
In altri termini, l’imposta dovuta per ciascun periodo è commisurata al margine globale dato dalla differenza tra l’ammontare complessivo delle cessioni e quello degli acquisti (aumentato delle spese di riparazione e accessorie) effettuati nei periodi di riferimento. Peraltro, se l’ammontare degli acquisti supera quello delle vendite, l’eccedenza può essere computata nella liquidazione relativa al periodo successivo.
Per effetto dell’applicazione del metodo globale, quindi, la base imponibile viene determinata periodicamente e “per masse di operazioni”.

Possono adottare il metodo globale (fatta salva l’opzione per quello analitico) gli operatori che svolgono, in maniera abituale, il commercio di:
veicoli usati
monete e altri oggetti da collezione (fatta eccezione per i francobolli che rientrano nell’ambito operativo del metodo forfettario)
confezioni di materie tessili e prodotti di abbigliamento (compresi gli accessori)
beni, anche di generi diversi, acquistati per masse come compendio unitario e con prezzo indistinto
beni di costo inferiore a 516,46 euro.
In caso di cessioni all’esportazione (o assimilate), il costo del bene esportato non concorre alla determinazione del margine globale e la rettifica in diminuzione degli acquisti deve essere eseguita con riferimento al periodo nel corso del quale l’esportazione è effettuata.

Modalità di registrazione delle operazioni (articolo 38, comma 4, Dl 41/1995)
I soggetti che applicano il metodo globale di determinazione del regime sono obbligati a tenere due registri separati.
In un registro devono essere annotati gli acquisti dei beni assoggettati al regime del margine, in relazione ai quali devono essere indicati, oltre alla relativa data, la natura, la quantità, la qualità e il costo d’acquisto.
Nell’altro registro devono essere annotate le cessioni con l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti, dei relativi corrispettivi, comprensivi dell’imposta e distinti per aliquota.
Nel caso in cui i beni oggetto della determinazione globale del margine siano soggetti ad aliquote diverse, gli imponibili da assoggettare alle corrispondenti aliquote sono determinati in base al rapporto tra i corrispettivi soggetti alla stessa aliquota e l’ammontare complessivo dei corrispettivi annotati per il periodo di riferimento.

5 – continua.
La prima puntata è stata pubblicata mercoledì 22 marzo
La seconda puntata è stata pubblicata lunedì 27 marzo
La terza puntata è stata pubblicata venerdì 31 marzo
La quarta puntata è stata pubblicata giovedì 6 aprile
Gennaro Napolitano
pubblicato Martedì 11 Aprile 2017
FiscoOggi


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