Decreto-legge conti pubblici: in arrivo molte novità fiscali
Pubblicato il 27/04/17 08:40 [Doc.2910]
di Redazione IL CASO.it


Dal regime di tassazione delle locazioni brevi alla definizione delle liti pendenti: sono numerose e significative le disposizioni tributarie contenute nella manovra correttiva

Il Governo vara la manovra correttiva dei conti pubblici. Nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile è stato pubblicato il decreto-legge 50/2017, contenente "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo". Numerose le disposizioni di natura fiscale.
Ecco una sintesi delle principali novità entrate in vigore il 24 aprile 2017.

Split payment (articolo 1)
(modifica articolo 17-ter, Dpr 633/1972)

Viene esteso l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti.
Si prevede, infatti, che lo split payment opera:
per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della pubblica amministrazione in generale, come definita dalla legislazione in materia di finanza pubblica (la disciplina previgente, invece, limitava la scissione dei pagamenti solo alle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti pubblici specificamente indicati dalla norma).
Inoltre, lo split payment viene esteso anche alle operazioni effettuate nei confronti delle:
società controllate direttamente dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri
società controllate direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e unioni di comuni
società a loro volta controllate, direttamente o indirettamente, dalle società indicate nei due punti precedenti
società quotate inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana.
Viene eliminata la norma secondo cui lo split payment non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito (abrogazione comma 2, articolo 17-ter, Dpr 633/1972).
Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.
Un successivo decreto del Mef detterà le disposizioni di attuazione della nuova disciplina.

Detrazione dell'Iva (articolo 2)
(modifica articoli 19, comma 1 e articolo 25, comma 1, Dpr 633/1972)
Cambia il termine di decadenza per l'esercizio della detrazione dell'Iva relativa ai beni e ai servizi acquistati o importati. In base alla disciplina previgente, il diritto alla detrazione poteva essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui lo stesso era sorto. Per effetto delle modifiche in esame, il termine viene ridotto, stabilendosi che la detrazione può essere operata, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui il relativo diritto è sorto.
Modifiche anche al termine di registrazione degli acquisti; alla luce delle nuove disposizioni, infatti, le fatture di acquisto devono essere annotate nell'apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Contrasto alle indebite compensazioni (articolo 3)
segue: http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/decreto-legge-conti-pubbliciin-arrivo-molte-novita-fiscali


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