Definizione agevolata delle controversie tributarie
Pubblicato il 27/04/17 08:49 [Doc.2914]
di Redazione IL CASO.it


DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50.
Definizione agevolata delle controversie tributarie (articolo 11)
Prevista la possibilità di definire in maniera agevolata le liti fiscali pendenti.
In particolare, le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio (compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio), possono essere definite mediante il pagamento di tutti gli importi richiesti dall'atto impugnato (che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado) e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto) con esclusione delle sanzioni collegate al tributo e degli interessi di mora.
Se la controversia pendente riguarda esclusivamente gli interessi di mora o le sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione.
Invece, in caso di controversia relativa solo alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione agevolata.
Sono definibili le controversie rispetto alle quali la costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente sia avvenuta entro il 31 dicembre 2016 e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
Non sono definibili le controversie relative (anche solo in parte): alle risorse proprie tradizionali Ue, all'Iva riscossa all'importazione e alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.
Per il versamento degli importi dovuti a seguito della definizione agevolata, si applicano le stesse regole previste per il pagamento delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione. Tuttavia, il numero massimo di rate è ridotto a tre. Non è comunque ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano 2mila euro.
Questi i termini previsti per il versamento degli importi dovuti:
30 settembre 2017 (in caso di pagamento in un'unica soluzione)
30 settembre 2017 (pagamento prima rata, 40% del totale delle somme dovute)
30 novembre 2017 (pagamento seconda rata, ulteriore 40%)
30 giugno 2018 (pagamento terza e ultima rata, residuo 20%).
Chi ha manifestato, entro il 21 aprile 2017, la volontà di avvalersi della "rottamazione" dei ruoli, può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo congiuntamente alla rottamazione stessa (viene, quindi, stabilito un parallelismo tra le due procedure, la conclusione dell'una influenzando il buon esito della seconda).
La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata.
Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
Per la definizione agevolata è necessaria la domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione. La domanda (esente da imposta di bollo) deve essere presentata entro il 30 settembre 2017.
Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la rottamazione dei ruoli. Le somme già versate, sebbene eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione, non vengono restituite.
Le disposizioni attuative verranno stabilite con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate.


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