La prima casa è âsalvaâ se si sposta la residenza
Pubblicato il 28/04/17 08:16 [Doc.2922]
di Redazione IL CASO.it
Le condizioni della norma agevolativa sono alternative e, quindi, se ancora in tempo con i termini previsti, lâacquirente può rettificare la dichiarazione con cui chiedeva lo sconto
Con la risoluzione 53/E del 27 aprile 2017, lâAgenzia delle Entrate fornisce chiarimenti su una questione relativa alle agevolazioni prima casa.
In particolare, il documento di prassi trae spunto dal caso di un contribuente che ha chiesto il beneficio, dichiarando di svolgere la propria attività prevalente nel comune in cui è situata lâabitazione oggetto del trattamento fiscale di favore. Tuttavia, le aspettative lavorative in tale luogo sono state disattese. Il contribuente, pertanto, chiede se può conservare i benefici fruiti integrando la dichiarazione resa nellâatto di acquisto e impegnandosi a fissare la propria residenza nello stesso comune in cui è ubicato lâimmobile.
Al riguardo, si fa presente che il godimento delle agevolazioni per lâacquisto della prima casa (applicazione dellâimposta di registro nella misura del 2% e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna) spettano in presenza delle condizioni stabilite dalla nota II-bis allâarticolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dellâimposta di registro (Dpr 131/1986).
In particolare, secondo la lettera a), si può beneficiare delle agevolazioni âprima casaâ a condizione, tra lâaltro, âche lâimmobile sia ubicato nel territorio del comune in cui lâacquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dallâacquisto la propria residenza, o, se diverso, in quello in cui lâacquirente svolge la propria attività (â¦). La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato lâimmobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dallâacquirente nellâatto di acquisto; (â¦) â.
Tra i presupposti per godere dello sconto dâimposta, il legislatore ha, quindi, previsto che lâacquirente risieda nel comune in cui è sito lâimmobile o si impegni a trasferirvi la residenza entro i successivi 18 mesi ovvero che svolga la propria attività nel predetto municipio. Si tratta, comunque, di condizioni alternative tra loro e il contribuente, in sede di acquisto, dichiara per quale di queste ipotesi chiede il trattamento di favore.
Nella fattispecie esaminata, lâistante aveva dichiarato di svolgere la propria attività prevalente nel comune dellâabitazione acquistata. In realtà , le aspettative lavorative del contribuente non si erano concretizzate e lo stesso aveva comunicato al proprio ordine professionale che lâattività non era stata intrapresa.
Tale circostanza, chiarisce lâAgenzia delle Entrate, esclude che possa ritenersi assolto il requisito dichiarato dal contribuente.
Tenuto conto, tuttavia, che la lettera a) della nota II-bis consente, in via alternativa, di beneficiare delle agevolazioni anche nel caso in cui lâacquirente si impegni a trasferire, entro 18 mesi dallâacquisto, la residenza nel municipio della nuova abitazione, si ritiene che, nel caso in cui tale termine sia ancora pendente, il contribuente possa dichiarare di voler beneficiare delle agevolazioni assumendo lâimpegno a trasferirsi entro 18 mesi dallâacquisto.
Lâatto, redatto secondo le medesime formalità giuridiche del documento originario, deve essere prodotto per la registrazione presso lâufficio in cui è stato registrato il precedente.
La rettifica può essere effettuata dal contribuente anche in data successiva alla registrazione dellâacquisto, a condizione che non venga arrecato pregiudizio allâattività di controllo svolta dallâufficio.
Lâintegrazione, pertanto, potrà avvenire sempreché lâufficio delle Entrate, con apposito avviso di liquidazione, non abbia già disconosciuto le agevolazioni, rilevando la mancanza del presupposto dello svolgimento dellâattività lavorativa nel comune in cui è situato lâimmobile acquistato.
Marcello Maiorino
pubblicato Giovedì 27 Aprile 2017
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