Conferimento, anzi no cessione: pari dignità per gli atti in causa
Pubblicato il 04/05/17 05:40 [Doc.2944]
di Redazione IL CASO.it
I singoli negozi utilizzati in combinazione strumentale non hanno differente rilevanza, pertanto non si può identificare un negozio principale rispetto a un altro, accessorio o subordinato
Ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, in caso di riqualificazione in termini di cessione di ramo dâazienda di un complesso di atti funzionalmente collegati tra loro, quali il conferimento di ramo dâazienda e la successiva cessione delle quote della società conferitaria, la competenza a emettere lâavviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta spetta allâufficio presso il quale è stato registrato uno qualsiasi degli atti in questione: i singoli negozi utilizzati in combinazione strumentale nella fattispecie complessa, invero, non assumono una differente rilevanza sul piano causale, cosa che non consente di identificare un negozio principale rispetto a un altro, accessorio o subordinato.
Questa, in breve, lâinteressante conclusione cui perviene la Corte di cassazione con la sentenza 8792 del 5 aprile 2017.
I fatti
La vertenza nasce dallâimpugnazione dellâavviso di rettifica e liquidazione con il quale lâufficio, ai sensi dellâarticolo 20 del Dpr 131/1986 (Testo unico delle disposizioni concernenti lâimposta di registro), recuperava le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute a seguito della riqualificazione come cessione di ramo dâazienda dellâoperazione negoziale posta in essere dalla società contribuente. Questa, in estrema sintesi, aveva dapprima conferito il ramo dâazienda in una società controllata per poi cedere, a breve distanza di tempo, la partecipazione totalitaria ottenuta in contropartita, conseguendo così un significativo risparmio dâimposta.
La Commissione tributaria provinciale, in accoglimento del ricorso introduttivo, annullava la pretesa erariale, con sentenza che trovava sostanziale conferma in sede di appello.
I giudici di secondo grado, invero, rilevavano un âpalese vizioâ di incompetenza territoriale dellâufficio che aveva emesso lâatto impositivo. Segnatamente, nel caso di specie lâavviso di liquidazione era stato emesso dallâufficio territoriale presso il quale era stato registrato lâatto di conferimento di ramo dâazienda (Ut di Luino), mentre âlâatto con cui si sarebbe concluso il disegno unitario di cessione dâazienda, ossia lâatto di cessione delle quoteâ era stato registrato presso un diverso sportello territoriale (Ut di Milano 2), con la conseguenza che solo questâultimo âavrebbe potuto accertare il ânuovoâ atto generatosi dalla unione dellâatto di conferimento con lâatto di cessione di quoteâ.
Avverso detta pronuncia lâAmministrazione finanziaria ricorreva in Cassazione, lamentando la violazione e falsa applicazione, tra lâaltro, degli articoli 9 e 20 del Tur, per avere la Ctr erroneamente attribuito rilievo esclusivo, ai fini del radicamento della competenza territoriale allâemissione dellâatto impositivo, alla registrazione dellâultimo atto della fattispecie negoziale (la cessione della partecipazione), pur senza alcuna base normativa.
La pronuncia della Cassazione
La Corte suprema ritiene fondati e meritevoli di accoglimento i motivi di ricorso addotti dallâAgenzia delle Entrate. In particolare, i giudici di legittimità muovono dallâassunto, non revocabile in dubbio, secondo cui la qualificazione giuridica degli atti negoziali registrati ai sensi dellâarticolo 20 del Tur rientra tra le attribuzioni dellâufficio territoriale che ha ricevuto lâatto presentato a registrazione.
A tal fine, sottolinea la Corte, il giudice dâappello âha inteso valorizzare la circostanza che il presupposto impositivo delle maggiori imposte dovute non fosse conoscibile dallâAmministrazione finanziaria al momento della registrazione del primo atto (il conferimento di ramo dâazienda), sulla base dei soli elementi desumibili dallâatto medesimo, e che fosse invece proprio lâultimo atto registrato (cessione delle partecipazioni sociali) quello idoneo a consentire allâUfficio (di Milano 2) lâesercizio della potestà impositiva, per effetto della identificata esistenza di un unico effetto negoziale (cessione di ramo dâazienda), frutto della combinazione dei plurimi atti registratiâ.
Ad avviso della Corte, tuttavia, le conclusioni della Ctr non sono condivisibili.
In particolare, è errata â in diritto â lâaffermazione secondo cui, in conseguenza della riqualificazione operata dallâufficio, ci si troverebbe di fronte a un ânuovo attoâ, atteso che, come già affermato, ex multis, dalla pronuncia 18585/2016 della Cassazione, âil collegamento negoziale non dà luogo ad un nuovo e autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo negozio ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, che conservano una loro causa autonoma, ancorché ciascuno sia finalizzato ad un'unica regolamentazione dei reciproci interessi, sicché il vincolo di reciproca dipendenza non esclude che ciascuno di essi si caratterizzi in funzione di una propria causa e conservi una distinta individualità giuridica, spettando i relativi accertamenti sulla natura, entità , modalità e conseguenze del collegamento negoziale al giudice del meritoâ¦â.
La Corte, poi, ritiene non decisivo il richiamo alla giurisprudenza di legittimità , citata dalla controparte, secondo cui, ove venga ravvisato un collegamento negoziale, stante lâunitarietà della causa, il dato temporale da considerare ai fini del decorso del termine decadenziale per richiedere lâimposta coincide con quello di presentazione della domanda di registrazione dellâultimo atto dellâunica fattispecie complessa, corrispondente al momento in cui si verifica lâeffetto giuridico finale (cfr Cassazione, pronuncia 25001/2015).
Tale assunto, invero, non esclude che âai â diversi â fini dellâindividuazione dellâUfficio competente a svolgere lâattività interpretativa della quale si discute, il primo degli atti registrati mantiene pur sempre una propria individualità giuridica, in quanto i singoli negozi utilizzati in combinazione strumentale nella fattispecie complessa non assumono una differente rilevanza sul piano causale, cosa che non consente di identificare un negozio principale rispetto ad un altro, accessorio o subordinatoâ.
Non ha dunque fondamento â argomenta la Corte â attribuire rilevanza esclusiva allâoperazione di cessione delle quote societarie âsol perché conclusiva della predetta fattispecie complessaâ.
Pertanto, la circostanza che gli atti di conferimento di ramo dâazienda siano stati registrati presso lâAgenzia delle Entrate di Luino è sufficiente a radicare la competenza di tale ufficio alla riqualificazione degli stessi come cessione di compendio aziendale, sia pure sulla base degli ulteriori sviluppi assunti dalla fattispecie negoziale.
Mariasole Ivaldi
pubblicato Martedì 2 Maggio 2017
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