Lâesenzione Iva è una deroga e vale, ma a certe condizioni
Pubblicato il 05/05/17 08:23 [Doc.2964]
di Redazione IL CASO.it
Al centro della controversia esaminata dagli eurogiudici le disposizioni della direttiva 2006/112 sulle associazioni autonome di persone che il Lussemburgo avrebbe interpretato in modo estensivo
Nella causa di inadempimento pendente tra Commissione europea e lo Stato del Lussemburgo, la Commissione europea ha chiesto alla Corte Ue di dichiarare che, nel disciplinare il regime dellâIva relativo alle associazioni autonome di persone, quale definito dalla disciplina nazionale, il Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù della direttiva Iva 2006/112/CE, in particolare dellâarticolo 2, paragrafo 1, lettera c); dellâarticolo 132, paragrafo 1, lettera f); dellâarticolo 1, paragrafo 2, secondo comma; dellâarticolo 168, lettera a); dellâarticolo 178, lettera a); dellâarticolo 14, paragrafo 2, lettera c) e dellâarticolo 28 di tale direttiva.
Le osservazioni della Corte Ue
Sulla base di consolidata giurisprudenza comunitaria, lâesistenza di un inadempimento devâessere valutata in base alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi.
Va pertanto verificata la conformità della disciplina nazionale lussemburghese in materia di Iva, allâarticolo 2, paragrafo 1, lettera c), e allâarticolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112, nella parte in cui prevede che le prestazioni di servizi fornite da una associazione autonoma di persone (AAP) ai propri membri sono esenti dallâIva, a condizione che i membri di tale gruppo che esercitano anche attività soggette ad imposizione abbiano un fatturato al netto delle imposte, derivante da dette attività , che non superi il 30% o, in alcuni casi, anche il 45%, del loro fatturato complessivo al netto delle imposte.
Una interpretazione troppo estensiva
A tal proposito, la Corte UE osserva che i termini con i quali sono state designate le esenzioni di cui allâarticolo 132 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati restrittivamente, dato che costituiscono deroghe al principio generale secondo cui lâIva si applica ad ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo. Tuttavia, lâinterpretazione di tali termini deve essere conforme agli obiettivi perseguiti da dette esenzioni e rispettare le prescrizioni derivanti dal principio di neutralità fiscale relativo al sistema comune dellâIva.
In base allâarticolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112, sono esenti, a certe condizioni, le prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome âche esercitano unâattività esente o per la quale non hanno la qualità di soggetti passiviâ, al fine di rendere ai loro membri i servizi âdirettamente necessari allâesercizio di tale attività â.
Pertanto, dal testo di tale disposizione risulta che essa non prevede lâesenzione per prestazioni di servizi che non siano direttamente necessarie allâesercizio delle attività esenti dei membri di unâAAP o per le quali essi non abbiano la qualità di soggetti passivi.
Prestazioni di servizi e assoggettabilità a Iva
Poiché simili prestazioni di servizi non rientrano nel campo di applicazione dellâesenzione di cui allâarticolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112, lâarticolo 2, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva richiede che dette prestazioni di servizi, fornite a titolo oneroso sul territorio di uno Stato membro da parte di un soggetto passivo che opera in quanto tale, siano soggette a Iva.
Tale interpretazione dellâarticolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112, non fa venir meno lâesenzione prevista da tale disposizione. In particolare, lâapplicazione dellâesenzione non si limita alle associazioni i cui membri esercitino esclusivamente unâattività esente o per la quale essi non abbiano la qualità di soggetti passivi. Pertanto, i servizi prestati da unâAAP i cui membri esercitino anche attività imponibili possono beneficiare di detta esenzione, ma solo nei limiti in cui tali servizi sono direttamente necessari alle attività esenti dei citati membri o per le quali essi non abbiano la qualità di soggetti passivi.
I servizi che non possono essere oggetto di unâesenzione
Dallâesenzione prevista allâarticolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112, risulta che lâAAP è un soggetto passivo a sé stante, distinto dai propri membri. Infatti, si evince dal testo stesso di tale disposizione che lâAAP è autonoma, e che pertanto fornisce prestazioni di servizi in modo indipendente, ai sensi dellâarticolo 9 della direttiva 2006/112. Inoltre, se i servizi forniti dallâAAP non fossero servizi prestati da un soggetto passivo che opera in quanto tale, gli stessi non sarebbero oggetto di imposizione IVA, in conformità allâarticolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112. Detti servizi, pertanto, non possono essere oggetto di unâesenzione come quella di cui allâarticolo 132, paragrafo 1, lettera f), di tale direttiva.
In primo luogo, occorre ricordare, da un lato, che, in virtù dellâarticolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112, un soggetto passivo ha il diritto di detrarre dallâimporto dellâIVA di cui è debitore lâIVA dovuta o assolta per i beni che gli sono stati ceduti e per i servizi che gli sono stati forniti da un altro soggetto passivo. Ne consegue che è contrario alla citata disposizione consentire ai membri di unâAAP di detrarre dallâimporto dellâIVA di cui sono debitori lâIVA dovuta o assolta per i beni ceduti e i servizi forniti allâAAP.
La presunta violazione del principio di neutralità fiscale
Dâaltra parte, la Corte UE respinge lâargomento addotto dallo Stato del Lussemburgo relativo ad una violazione del principio di neutralità fiscale. Sulla base di tale principio, il regime delle detrazioni intende esonerare interamente lâimprenditore dallâIVA dovuta o assolta nellâambito di tutte le proprie attività economiche.
Pertanto, non è contrario al principio di neutralità fiscale negare, alla luce dellâarticolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112, un diritto alla detrazione ai membri di unâAAP per lâIVA a carico dellâassociazione in ragione dei servizi da essa forniti, che sono esenti in virtù dellâarticolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112 e non danno quindi accesso, a tale titolo, ad alcun diritto alla detrazione. Per contro, nei limiti in cui una AAP fornisce prestazioni che non sono esenti, si deve rilevare che, nel rispetto di detto principio, tale associazione, e non già i suoi membri, beneficiano a titolo personale di un diritto alla detrazione dellâIVA applicata sulle operazioni a monte.
Il diritto a detrazione e le condizioni per esercitarlo
Inoltre, discende dallâarticolo 178, lettera a), della direttiva 2006/112, in combinato disposto con lâarticolo 226, punto 5), e con lâarticolo 168, lettera a), della stessa, che, per poter esercitare il diritto alla detrazione, il soggetto passivo deve essere in possesso di una fattura su cui risulti il suo nome quale acquirente o destinatario. Pertanto, nel consentire ai membri di unâAAP di detrarre, dallâIVA di cui essi stessi sono debitori in base ad una fattura emessa a nome dellâassociazione, lâIVA fatturata a questâultima, la normativa lussemburghese è contraria allâarticolo 178, lettera a), della direttiva 2006/112.
Le conclusioni degli eurogiudici
Tutto ciò premesso, la Corte UE perviene alla seguente conclusione: nel disciplinare il regime IVA relativo alle associazioni autonome di persone, come definito dalla disciplina nazionale, lo Stato del Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù dellâarticolo 2, paragrafo 1, lettera c), dellâarticolo 132, paragrafo 1, lettera f), dellâarticolo 168, lettera a), dellâarticolo 178, lettera a), dellâarticolo 14, paragrafo 2, lettera c), e dellâarticolo 28 della direttiva IVA 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010.
Data della sentenza
4 maggio 2017
Numero della causa
C-564/15
Nome delle parti
Commissione europea, ricorrente,
contro
Granducato di Lussemburgo
Marcello Maiorino
pubblicato Giovedì 4 Maggio 2017
© Riproduzione Riservata