Meccanismo dello split payment: si applica fino al 30 giugno 2020
Pubblicato il 09/05/17 08:25 [Doc.2983]
di Redazione IL CASO.it


Il Consiglio dell’Unione europea, su apposita richiesta avanzata dall’Italia, ha prorogato l’autorizzazione prevista per l’applicazione della scissione dei pagamenti

Dall’Europa arriva la proroga, fino al 30 giugno 2020, dell’autorizzazione a favore dell’Italia relativa all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment).
Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 6 maggio 2017, infatti, è stata pubblicata la decisione di esecuzione (Ue) 2017/784 del 25 aprile 2017, con la quale il Consiglio ha accolto la richiesta di proroga avanzata dall’Italia con una lettera del 16 febbraio 2017.

Il meccanismo dello split payment (introdotto nell’ordinamento italiano dalla legge di stabilità 2015) consiste in una speciale modalità di versamento dell’Iva alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni che non risultano debitori d’imposta. In sostanza, tale meccanismo prevede che al fornitore del bene o del servizio viene erogato il solo importo del corrispettivo pagato dalla pubblica amministrazione, al netto dell’Iva indicata in fattura. A loro volta, quindi, le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo d’imposta, versano direttamente all’erario l’Iva addebitata loro dai fornitori.

Le norme in materia di split payment, applicabili dal 1° gennaio 2015, costituiscono una deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/Ce, in relazione alle modalità di pagamento e di fatturazione dell’Iva. Per questo motivo, l’Italia aveva richiesto un’apposita misura di deroga al Consiglio Ue. La deroga era stata concessa, fino al 31 dicembre 2017, con la decisione 14 luglio 2015, n. 2015/1401.

Tuttavia, il recente decreto legge 50/2017 (attualmente in corso di conversione in Parlamento), come noto, ha ampliato notevolmente l’ambito applicativo dello split payment, estendendolo alle operazioni effettuate nei confronti della pubblica amministrazione in generale, delle società dalla stessa controllate, delle società quotate inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana, nonché ai compensi dei professionisti per operazioni effettuate nei confronti della pubblica amministrazione (cfr Decreto-legge conti pubblici: in arrivo molte novità fiscali).

Proprio in virtù di tali rilevanti modifiche, l’Italia ha chiesto all’Unione europea la proroga dell’autorizzazione all’applicazione della scissione dei pagamenti. Proroga che è arrivata, appunto, con la Decisione di esecuzione (Ue) 2017/784, che abroga, a decorrere dal 1° luglio 2017, la precedente decisione del 2015.

Pertanto, come si legge nella decisione in esame, in deroga all’articolo 206 della direttiva 2006/112/Ce, l’Italia è autorizzata (dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2020) a disporre che l’Iva dovuta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, delle società controllate da pubbliche amministrazioni e delle società quotate in borsa incluse nell’indice Ftse Mib debba essere versata dall’acquirente/destinatario su un apposito conto bancario bloccato dell’amministrazione fiscale.
Inoltre, in deroga all’articolo 226 della direttiva 2006/112/Ce, l’Italia è autorizzata a imporre che nelle fatture emesse in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a favore dei soggetti sopra elencati sia apposta una specifica annotazione secondo cui l’Iva deve essere versata su un apposito conto bancario bloccato dell’amministrazione fiscale.
Gennaro Napolitano
pubblicato Lunedì 8 Maggio 2017


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