Meccanismo dello split payment: si applica fino al 30 giugno 2020
Pubblicato il 09/05/17 08:25 [Doc.2983]
di Redazione IL CASO.it
Il Consiglio dellâUnione europea, su apposita richiesta avanzata dallâItalia, ha prorogato lâautorizzazione prevista per lâapplicazione della scissione dei pagamenti
DallâEuropa arriva la proroga, fino al 30 giugno 2020, dellâautorizzazione a favore dellâItalia relativa allâapplicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment).
Nella Gazzetta ufficiale dellâUnione europea del 6 maggio 2017, infatti, è stata pubblicata la decisione di esecuzione (Ue) 2017/784 del 25 aprile 2017, con la quale il Consiglio ha accolto la richiesta di proroga avanzata dallâItalia con una lettera del 16 febbraio 2017.
Il meccanismo dello split payment (introdotto nellâordinamento italiano dalla legge di stabilità 2015) consiste in una speciale modalità di versamento dellâIva alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni che non risultano debitori dâimposta. In sostanza, tale meccanismo prevede che al fornitore del bene o del servizio viene erogato il solo importo del corrispettivo pagato dalla pubblica amministrazione, al netto dellâIva indicata in fattura. A loro volta, quindi, le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dâimposta, versano direttamente allâerario lâIva addebitata loro dai fornitori.
Le norme in materia di split payment, applicabili dal 1° gennaio 2015, costituiscono una deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/Ce, in relazione alle modalità di pagamento e di fatturazione dellâIva. Per questo motivo, lâItalia aveva richiesto unâapposita misura di deroga al Consiglio Ue. La deroga era stata concessa, fino al 31 dicembre 2017, con la decisione 14 luglio 2015, n. 2015/1401.
Tuttavia, il recente decreto legge 50/2017 (attualmente in corso di conversione in Parlamento), come noto, ha ampliato notevolmente lâambito applicativo dello split payment, estendendolo alle operazioni effettuate nei confronti della pubblica amministrazione in generale, delle società dalla stessa controllate, delle società quotate inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana, nonché ai compensi dei professionisti per operazioni effettuate nei confronti della pubblica amministrazione (cfr Decreto-legge conti pubblici: in arrivo molte novità fiscali).
Proprio in virtù di tali rilevanti modifiche, lâItalia ha chiesto allâUnione europea la proroga dellâautorizzazione allâapplicazione della scissione dei pagamenti. Proroga che è arrivata, appunto, con la Decisione di esecuzione (Ue) 2017/784, che abroga, a decorrere dal 1° luglio 2017, la precedente decisione del 2015.
Pertanto, come si legge nella decisione in esame, in deroga allâarticolo 206 della direttiva 2006/112/Ce, lâItalia è autorizzata (dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2020) a disporre che lâIva dovuta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, delle società controllate da pubbliche amministrazioni e delle società quotate in borsa incluse nellâindice Ftse Mib debba essere versata dallâacquirente/destinatario su un apposito conto bancario bloccato dellâamministrazione fiscale.
Inoltre, in deroga allâarticolo 226 della direttiva 2006/112/Ce, lâItalia è autorizzata a imporre che nelle fatture emesse in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a favore dei soggetti sopra elencati sia apposta una specifica annotazione secondo cui lâIva deve essere versata su un apposito conto bancario bloccato dellâamministrazione fiscale.
Gennaro Napolitano
pubblicato Lunedì 8 Maggio 2017
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