Pignoramento di titoli azionari: modalità e annotazione sul libro soci
Pubblicato il 10/05/17 08:27 [Doc.2993]
di Redazione IL CASO.it
Cass. civ., Sez. 1 - , Sentenza n. 1588 del 20/01/2017. Presidente: NAPPI ANIELLO. Estensore: FRANCESCO TERRUSI.
Pignoramento - Requisiti - Apprensione, trascrizione sul titolo e nel libro soci - Necessità - Conseguenze dell'assenza di uno dei requisiti - Inefficacia del pignoramento nei confronti del giratario - Fattispecie.
In base al principio generale di incorporazione, di cui è espressione lâart. 1997 c.c., il pignoramento sul diritto menzionato in un titolo di credito (al pari del pegno, del sequestro e di ogni altro vincolo) non ha effetto nei confronti del giratario se non si attua mediante annotazione sul titolo, necessitando, altresì, della sua materiale apprensione, mentre nessuna rilevanza riveste la condizione soggettiva di buona o mala fede del portatore. Con specifico riferimento ai titoli nominativi, tale regime giuridico generale trova riscontro nella legislazione speciale in tema di vincoli reali sulle azioni, posto che lâart. 3, comma 3, del r.d. n. 239 del 1942 dispone che pignoramenti, sequestri ed altre opposizioni debbono essere eseguiti sul titolo, occorrendo, inoltre, la corrispondente annotazione sul registro dellâemittente (il cd. âlibro sociâ) ai sensi dellâart. 2024 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto lâefficacia del pignoramento di titoli azionari, opponibile al possessore, per il solo fatto dellâannotazione nel libro soci in data anteriore alla serie continua di girate).
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