Nuove regole di trasmissione degli indirizzi pec al Registro
Pubblicato il 12/05/17 05:47 [Doc.3001]
di Redazione IL CASO.it


Recapiti distribuiti in tre distinte sezioni, tante quante sono le macro categorie dei soggetti obbligati all’adempimento comunicativo: Indagini, Monitoraggio e Facta/Crs

Un nuovo e unico riferimento normativo per la trasmissione degli indirizzi di posta elettronica certificata al Rei (Registro elettronico degli indirizzi), da parte di coloro che sono obbligati, per legge, a interloquire per agevolare le indagini finanziarie.
Questo costituisce, in sostanza, il provvedimento 10 maggio 2017, pubblicato sul sito dell’Agenzia, che interviene, modificando alcuni aspetti, su tre precedenti interventi regolativi (provvedimenti 22 dicembre 2005, 12 novembre 2007 e 20 giugno 2012).

Tenuti all’adempimento comunicativo, sono gli operatori finanziari, i contribuenti sottoposti a monitoraggio fiscale (articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 167/1990) e le Istituzioni finanziarie italiane tenute a effettuare la comunicazione per lo scambio automatico di informazioni fiscali. Alla casella Pec comunicata, in particolare, devono associare le informazioni fondamentali affinché l’Agenzia possa identificare l’interlocutore, cioè il codice fiscale e la denominazione della struttura accentrata, se presente, che gestisce appunto il servizio di ricezione delle richieste di indagine finanziaria e di trasmissione delle risposte per tutti gli operatori del gruppo rappresentati.

Innanzitutto, il provvedimento odierno distribuisce in tre distinte sezioni, quante sono le macro categorie di soggetti obbligati, gli indirizzi Pec: “Rei Indagini”, “Rei monitoraggio” e “Rei Facta/Crs”. A tal proposito, specifica che gli operatori finanziari destinatari delle richieste, già presenti nel Rei, saranno assegnati automaticamente alla prima sezione, mentre quelli che non hanno comunicato la Pec nei tempi previsti dal provvedimento 8 agosto 2014 passeranno alla sezione “Rei monitoraggio”, che accoglierà d’ufficio anche tutti gli operatori di “tipo 16”, vale a dire già “iscritti” al registro ai fini del monitoraggio.
Inoltre, specifica che, per gli operatori diversi da quelli finanziari, “in un’ottica di semplificazione degli adempimenti prodromici alla comunicazione delle informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, sui rapporti ad esse collegate e sull’identità dei relativi titolari”, l’Agenzia acquisisce da sé l’indirizzo Pec prelevandolo direttamente dal pubblico elenco Ini-Pec.

Indicazioni per i nuovi ospiti e per quelli che cambiano
Per coloro che devono comunicare la Pec per la prima volta o per chi deve modificare un indirizzo precedentemente comunicato, il provvedimento espone, in allegato, un nuovo tracciato record e nuove specifiche tecniche, da utilizzare dal prossimo 1° giugno, deadline dei vecchi.
Il termine ultimo per adempiere è fissato nei 30 giorni dal momento in cui sorge l’obbligo; e 30 giorni anche per cancellarsi. Per le necessarie operazioni di chiusura della posizione precedente e manutenzione delle utenze attive sui canali telematici, in caso di cessazione per confluenza in altro soggetto obbligato, il termine è aumentato a 60 giorni.

Attenzione, una Pec non valida o non attiva costituisce violazione dell’obbligo di comunicazione.

r.fo.
pubblicato Mercoledì 10 Maggio 2017


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