Sistema dellâinversione contabile: i chiarimenti sulle nuove sanzioni
Pubblicato il 12/05/17 08:34 [Doc.3010]
di Redazione IL CASO.it
Con una circolare, lâAgenzia delle Entrate illustra dettagliatamente la disciplina di riforma introdotta dal decreto legislativo 158/2015 in attuazione della legge di delega fiscale
LâAgenzia delle Entrate fornisce gli attesi chiarimenti interpretativi sulla riforma della disciplina sanzionatoria del sistema dellâinversione contabile. Nella circolare n. 16/E dell'11 maggio 2017, lâamministrazione affronta nel dettaglio le novità introdotte dal Dlgs 158/2015 (recante âRevisione del sistema sanzionatorioâ, in attuazione della legge delega 23/2014), che ha modificato in più parti il Dlgs 471/1997. Questâultimo, come noto, disciplina le sanzioni amministrative in materia di imposte dirette, Iva e riscossione dei tributi. In particolare, lâarticolo 6 del decreto detta le sanzioni connesse alle violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette a Iva. Tale disposizione è stata riformata in più punti e, soprattutto, con riguardo alla disciplina sanzionatoria dellâinversione contabile.
Innanzitutto, come ricordato in premessa, la sanzione ridotta già prevista per le violazioni degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a Iva (dal 5 al 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati, ovvero da 250 a 2mila euro, laddove la violazione non rilevi neppure ai fini della determinazione del reddito) è stata estesa anche alle medesime violazioni relative a operazioni soggette allâinversione contabile. A tale sanzione soggiace il cedente o prestatore (e non più genericamente âchi violaâ, come previsto dalla norma previgente).
Con riguardo, invece, alle violazioni relative al meccanismo dellâinversione contabile commesse dal cessionario o committente, è stato riscritto il comma 9-bis dellâarticolo 6 del Dlgs 471/1997 e sono stati introdotti tre nuovi commi (9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3).
Su queste ultime disposizioni lâAgenzia concentra la propria attenzione nel documento di prassi in esame, non prima di aver ricordato che le nuove norme sono entrate in vigore il 1° gennaio 2016 e che, in virtù del principio del favor rei, si applicano anche alle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015 per le quali non siano stati emessi atti che si sono resi âdefinitiviâ anteriormente al 1° gennaio 2016.
Di seguito, una sintesi della novità e dei chiarimenti offerti dalla circolare.
La nuova disciplina sanzionatoria
Per effetto delle modifiche in esame, il sistema sanzionatorio previsto in materia di inversione contabile risulta maggiormente conforme al principio di proporzionalità . Esso, infatti, colpisce in modo più grave le violazioni compiute con un intento di evasione o di frode (o che, comunque, comportino lâoccultamento dellâoperazione o un debito dâimposta) e in modo più mite le fattispecie irregolari per le quali lâimposta risulta comunque assolta.
Lo schema seguito dal legislatore (come si illustrerà meglio in seguito) prevede una norma di carattere generale (articolo 6, comma 9-bis, Dlgs 471/1997) e tre norme speciali (commi 9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3). Tali nuove norme, peraltro, trovano applicazione anche rispetto alle violazioni in materia di inversione contabile nel settore dellâagricoltura e delle operazioni intracomunitarie.
LâAgenzia, inoltre, chiarisce che la norma generale recata dal comma 9-bis è applicabile anche agli acquisti dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano.
Omissione degli adempimenti relativi allâinversione contabile (comma 9-bis)
La prima fattispecie sanzionatoria considerata dal legislatore è quella più generale, relativa alle ipotesi in cui lâoperazione doveva essere assoggettata al sistema dellâinversione contabile, ma il cessionario o committente, soggetto passivo dâimposta, non ha posto in essere, totalmente o parzialmente, gli adempimenti previsti. Le violazioni che vengono in rilievo sono, quindi, quelle commesse (dal committente o cessionario) sia nellâipotesi in cui debba essere emessa autofattura sia quando è prevista lâintegrazione della fattura ricevuta dal cedente o prestatore.
In base alla nuova disposizione, è prevista lâapplicazione di una sanzione in misura fissa, da un minimo di 500 fino a un massimo di 20mila euro, purché lâomissione degli adempimenti connessi allâinversione contabile non âoccultiâ lâoperazione, che risulta comunque dalla contabilità tenuta ai fini delle imposte sui redditi. Al contrario, se lâoperazione non risulta dalla contabilità , è prevista la più grave sanzione proporzionale nella misura compresa tra il 5% e il 10% dellâimponibile non documentato, con un minimo di 1.000 euro.
Circa lâimponibile di riferimento, lâAgenzia chiarisce che la sanzione compresa tra il 5 e il 10% deve essere commisurata allâimporto complessivo dellâimponibile relativo alle operazioni soggette allâinversione contabile riconducibili a ciascuna liquidazione (mensile o trimestrale) e con riguardo a ciascun fornitore; laddove lâirregolarità si realizzi in più liquidazioni, si configureranno tante violazioni autonome da sanzionare per quante sono le liquidazioni interessate.
Inoltre, se lâomissione degli adempimenti connessi allâapplicazione del meccanismo dellâinversione contabile comporta anche unâinfedele dichiarazione oppure unâindebita detrazione Iva da parte del soggetto passivo dâimposta (cessionario o committente), trovano applicazione anche le ordinarie sanzioni per dichiarazione infedele e per illegittima detrazione dellâIva.
Anche per lâomessa regolarizzazione, da parte del cessionario o committente, delle operazioni soggette allâinversione contabile è prevista, rispetto al passato, una sanzione più lieve: dal 5 al 10% dellâimponibile.
Errata applicazione dellâimposta nel modo ordinario anziché mediante inversione contabile (comma 9-bis.1)
Il comma 9-bis.1 disciplina lâipotesi di irregolare assolvimento del tributo che si verifica quando lâoperazione doveva essere assoggettata al meccanismo dellâinversione contabile ma, per errore, è stata oggetto di applicazione dellâimposta in via ordinaria (è il caso in cui il cedente o prestatore, pur in presenza dei requisiti prescritti per lâapplicazione dellâinversione contabile, ha erroneamente emesso fattura con Iva e ha proceduto alla sua registrazione).
Per tale violazione non è più necessaria la regolarizzazione da parte del cessionario o committente ed è fatto salvo il diritto alla detrazione. Si prevede comunque che al cessionario o committente, debitore dâimposta, sia applicata una sanzione in misura fissa da un minimo di 250 fino a un massimo di 10mila euro, del cui pagamento è responsabile, in via solidale, il cedente o prestatore.
Sul punto, lâAgenzia chiarisce che la sanzione è dovuta in base a ciascuna liquidazione (mensile o trimestrale) e con riferimento a ciascun fornitore. La diversa interpretazione secondo cui tale sanzione si applica per ogni singola fattura ricevuta da parte di ciascun fornitore, sarebbe, infatti, in contrasto con la ratio delle disposizioni in commento, volte a punire con una sanzione di lieve entità , proporzionale alla gravità della condotta, le violazioni dellâinversione contabile.
Infine, il cessionario o committente è punito con la più grave sanzione proporzionale nella misura compresa tra il 90% e il 180% dellâimposta, se lâapplicazione dellâIva in modo ordinario anziché con lâinversione contabile è stata determinata da una finalità di evasione o frode di cui è provata la consapevolezza del cessionario o committente.
Errata applicazione dellâimposta con il sistema dellâinversione contabile anziché nel modo ordinario (comma 9-bis.2)
Il comma 9-bis.2 disciplina la diversa e speculare ipotesi di irregolare assolvimento del tributo che si verifica quando lâIva doveva essere assolta in via ordinaria, ma è stata, in modo irregolare, assolta con il meccanismo dellâinversione contabile dal cessionario o committente. In tal caso, il cessionario o committente ha il diritto alla detrazione dellâimposta assolta irregolarmente, mentre il cedente o prestatore - seppur debitore dellâimposta - non è obbligato allâassolvimento della stessa, ma è punito con la sanzione in misura fissa stabilita da un minimo di 250 a un massimo di 10mila euro, del cui pagamento è responsabile, in via solidale, il cessionario o committente. Anche in tale evenienza, precisa lâAgenzia, la sanzione è dovuta in base a ciascuna liquidazione (mensile o trimestrale) e con riferimento a ciascun committente.
Diversamente, laddove il cedente/prestatore non emetta fattura o la emetta senza Iva o il cessionario/committente non assolva irregolarmente lâimposta tramite lâinversione contabile, si applicano le seguenti sanzioni:
il cedente/prestatore è punibile con la sanzione ordinaria prevista per violazione degli obblighi di documentazione e registrazione di operazioni imponibili (sanzione compresa tra il 90% e il 180% dellâimposta relativa allâimponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dellâesercizio)
il cessionario/committente è punibile con la sanzione prevista per la mancata regolarizzazione dellâoperazione (sanzione pari al 100% dellâimposta, con un minimo di 250 euro).
Con riguardo allâambito applicativo del comma 9-bis.2, lâAgenzia, richiamando la relazione di accompagnamento al Dlgs 158/2015, evidenzia che la norma è applicabile solo al caso di irregolare assolvimento dellâimposta relativa a cessioni di beni o a prestazioni di servizi in cui lâimposta è stata erroneamente assolta dal cessionario/committente con il meccanismo dellâinversione contabile per operazioni riconducibili alle ipotesi di reverse charge, ma per le quali non ricorrevano tutte le condizioni per la sua applicazione. Ad esempio, rientra nellâipotesi contemplata dalla norma in esame, la fattispecie della âstabile organizzazione occultaâ: è il caso di un soggetto residente che abbia assolto lâimposta con il sistema dellâinversione contabile, relativamente a beni e servizi acquistati presso un soggetto dichiaratosi non residente e di cui, successivamente, sia accertata la stabile organizzazione in Italia.
Infine, le disposizioni di cui al comma 9-bis.2 non si applicano nel caso di ricorso allâinversione contabile in ipotesi palesemente estranee a detto regime. In tale evenienza, tornano applicabili al cedente/prestatore e al cessionario/committente le sanzioni di cui ai commi, rispettivamente, 1 e 8 dellâarticolo 6.
segue: http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/sistema-dell-inversione-contabilei-chiarimenti-sulle-nuove-sanzioni
Gennaro Napolitano
pubblicato Giovedì 11 Maggio 2017
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