Sostituiva: se si salta una rata, legittimo il recupero automatizzato
Pubblicato il 15/05/17 09:04 [Doc.3026]
di Redazione IL CASO.it
Lâobbligazione per lâimposta da pagare ai fini della rivalutazione dei terreni deve ritenersi assunta nellâanno di richiesta del beneficio per il suo intero ammontare
Nella sentenza n. 1529/2017 la suprema Corte è stata chiamata a stabilire se il recupero dellâimporto dellâimposta sostitutiva di cui allâarticolo 7 della legge n. 448/2001, dovuta per la rivalutazione dei terreni, rientri nellâattività di âliquidazioneâ e, quindi, possa essere attivato il procedimento di cui allâarticolo 36-bis del Dpr n. 600/1973 nel caso in cui non venga pagata una rata del piano di rateazione.
Il supremo Collegio ha chiarito in primis che, in questo caso, il debito dâimposta si riferisce e matura con riguardo allâanno in cui sorge lâobbligazione sostitutiva. Lâeventuale rateizzazione dellâimporto dovuto e il suo pagamento dilazionato nel tempo non âspostaâ la competenza del debito. La facoltà di pagamento rateale deve essere, infatti, esercitata nellâatto nel quale sorge lâobbligazione. Ciò comporta lâautomatica fissazione delle successive scadenze, che vengono indicate nella dichiarazione stessa.
Poste tali premesse, a parere dei giudici di legittimità , il mancato pagamento delle successive rate trova riscontro nella dichiarazione in cui il debito complessivo è insorto. Conseguentemente, con riferimento a detta dichiarazione, è possibile attivare il procedimento di cui allâarticolo 36-bis del Dpr n. 600/1973 per il recupero del residuo importo dovuto a seguito della decadenza dal beneficio di rateazione. Ciò in quanto il controllo automatizzato include anche la verifica della rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti, senza necessità di ulteriori accertamenti.
a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME
pubblicato Venerdì 12 Maggio 2017
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