Sostituiva: se si salta una rata, legittimo il recupero automatizzato
Pubblicato il 15/05/17 09:04 [Doc.3026]
di Redazione IL CASO.it


L’obbligazione per l’imposta da pagare ai fini della rivalutazione dei terreni deve ritenersi assunta nell’anno di richiesta del beneficio per il suo intero ammontare

Nella sentenza n. 1529/2017 la suprema Corte è stata chiamata a stabilire se il recupero dell’importo dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 7 della legge n. 448/2001, dovuta per la rivalutazione dei terreni, rientri nell’attività di “liquidazione” e, quindi, possa essere attivato il procedimento di cui all’articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973 nel caso in cui non venga pagata una rata del piano di rateazione.

Il supremo Collegio ha chiarito in primis che, in questo caso, il debito d’imposta si riferisce e matura con riguardo all’anno in cui sorge l’obbligazione sostitutiva. L’eventuale rateizzazione dell’importo dovuto e il suo pagamento dilazionato nel tempo non “sposta” la competenza del debito. La facoltà di pagamento rateale deve essere, infatti, esercitata nell’atto nel quale sorge l’obbligazione. Ciò comporta l’automatica fissazione delle successive scadenze, che vengono indicate nella dichiarazione stessa.

Poste tali premesse, a parere dei giudici di legittimità, il mancato pagamento delle successive rate trova riscontro nella dichiarazione in cui il debito complessivo è insorto. Conseguentemente, con riferimento a detta dichiarazione, è possibile attivare il procedimento di cui all’articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973 per il recupero del residuo importo dovuto a seguito della decadenza dal beneficio di rateazione. Ciò in quanto il controllo automatizzato include anche la verifica della rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti, senza necessità di ulteriori accertamenti.


a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME

pubblicato Venerdì 12 Maggio 2017


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