Le misure fiscali sui dividendi devono essere proporzionate
Pubblicato il 18/05/17 08:34 [Doc.3053]
di Redazione IL CASO.it


La domanda esaminata dagli eurogiudici riguarda l’interpretazione della normativa comunitaria sul regime comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi

Protagonista delle controversia, al centro della domanda di pronuncia pregiudiziale, è l’associazione francese delle imprese private (Association française des entreprises privées - AFEP) e 17 società che hanno presentato un ricorso contro il ministro delle Finanze e dei Conti pubblici francese (Ministre des Finances et des Comptes publics).

La norma controversa
La domanda verte sull’annullamento di una norma del codice delle imposte che prevede, in occasione della distribuzione degli utili, l’assoggettamento a un “contributo aggiuntivo” all’imposta sulle società applicabile ad una società madre residente, che viola le disposizioni contenute nella direttiva madri-figlie.

La normativa comunitaria – La direttiva 2011/96/UE del Consiglio Europeo, come modificata dalla direttiva 2014/86/UE (cd. direttiva madri-figlie) esenta dalle ritenute alla fonte i dividendi e le altre distribuzioni di utili corrisposti dalle società figlie alla società madre in veste di socio (o a una sua stabile organizzazione) in modo da eliminare la doppia imposizione su tali redditi a livello della società madre.
In particolare, quando la società madre riceve utili distribuiti dalla società figlia, lo Stato membro della società madre può:
astenersi dal sottoporre tali utili a imposizione nella misura in cui essi non sono deducibili per la società figlia e sottoporli a imposizione nella misura in cui essi sono deducibili per la società figlia;
sottoporli a imposizione, autorizzando però detta società madre o la sua stabile organizzazione a dedurre dalla sua imposta la frazione dell’imposta societaria relativa ai suddetti utili pagata dalla società figlia e da una sua sub-affiliata (tale opzione è condizionata al rispetto di determinate condizioni stabilite nella direttiva)
Inoltre, ogni Stato membro ha la facoltà di decidere che gli oneri relativi alla partecipazione e le minusvalenze risultanti dalla distribuzione degli utili della società figlia non siano deducibili dall’utile imponibile della società madre. Se le spese di gestione relative alla partecipazione siano fissate forfettariamente, l’importo forfettario non può essere superiore al 5% degli utili distribuiti dalla società figlia.

La normativa francese – In merito al trattamento fiscale degli utili rientranti nel campo di applicazione della direttiva madri-figlie la Repubblica francese ha optato per un regime di esenzione nella misura del 95% degli utili distribuiti.
Il sistema francese prevede, in capo alle società francesi o estere soggette all’imposta sulle società in Francia, l’applicazione di un contributo aggiuntivo all’imposta pari al 3% degli importi distribuiti.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali – I ricorrenti hanno presentato ricorso al Consiglio di Stato francese in merito all’assoggettamento al contributo aggiuntivo all’imposta sulle società degli importi distribuiti, sollevando una questione di legittimità costituzionale ed eccependo che tale contributo è contrario alla disposizioni in materia di direttiva madri-figlie.
Il Consiglio di Stato ha deciso la sospensione del procedimento, sottoponendolo al giudizio della Corte di giustizia europea sulla base delle seguenti questioni pregiudiziali:
se la direttiva madri-figlie osti a un’imposta come il contributo aggiuntivo previsto dal legislatore fiscale francese, riscosso al momento della distribuzione degli utili da parte di una società soggetta all’imposta sulla società in Francia e la cui base imponibile è costituita dagli importi distribuiti;
in caso di risposta negativa, se il contributo aggiuntivo può essere considerato una ritenuta alla fonte da cui sono esenti gli utili distribuiti da una filiale in forza dell’art. 5 della direttiva.
La decisione della Corte – In merito alla prima questione pregiudiziale, gli eurogiudici hanno osservato che l’obiettivo della direttiva madri-figlie è quello di evitare che gli utili distribuiti ad una società madre residente da parte di una società figlia non residente siano tassati in un primo tempo in capo alla società figlia nello Stato di residenza della stessa, ed in un secondo tempo in capo alla società madre nello Stato di residenza di quest’ultima.
Nel caso francese il meccanismo è attuato attraverso l’esenzione degli utili nella misura del 95%.
Tuttavia, in materia di contributo aggiuntivo, la base imponibile in capo alla società madre può anche comprendere utili provenienti da società figlie residenti in altri Stati membri, circostanza che comporta l’assoggettamento degli utili in questione ad un’imposizione che supera di fatto il limite del 5% previsto dalla direttiva madri-figlie.

La posizione del governo francese - A parere del governo francese gli utili ridistribuiti da una società madre ai propri azionisti non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lett. a) della direttiva madri-figlie, in quanto tale disposizione è applicabile solamente quando una società madre percepisca utili distribuiti dalla società figlia.
Secondo la Corte di Giustizia tale interpretazione è infondata, perché non discende né da un’interpretazione letterale delle disposizioni contenute nella direttiva né dalle finalità perseguite dalla stessa.
Infatti, prevedere una tassazione degli utili da parte dello Stato membro della società madre in capo a tale società al momento della ridistribuzione di questi ultimi, produce l’effetto indiretto di assoggettare detti utili ad una tassazione che eccede la soglia del 5% prevista dall’articolo 4, paragrafo 3 della direttiva in parola, comportando una doppia imposizione a livello di tale società, vietata dalla suddetta direttiva.

La normativa comunitaria - In tale contesto poco rileva se il contributo aggiuntivo sia o meno qualificato come imposta sulle società, in quanto la direttiva non limita la propria applicazione a una determinata imposta.
Infatti, detta disposizione prevede che lo Stato membro della società madre si astenga dal sottoporre ad imposizione gli utili distribuiti dalla società figlia non residente, al fine di evitare che gli Stati membri adottino misure fiscali che comportino una doppia imposizione degli utili in questione in capo alle società madri.
Alla luce di tali considerazioni, gli eurogiudici hanno dichiarato che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva madri-figlie dev’essere interpretato nel senso che tale disposizione osta ad una misura fiscale prevista dallo Stato membro di una società madre, quale quella di cui al procedimento principale, che prevede la riscossione di un’imposta in sede di distribuzione dei dividendi da parte della società madre e la cui base imponibile è costituita dagli importi dei dividendi distribuiti, compresi quelli percepiti dalle società figlie non residenti di tale società.
Considerato il tenore della risposta fornita sulla prima questione pregiudiziale la Corte si è astenuta nel rispondere alla seconda.

Le conclusioni – Per i motivi esposti nella sentenza la Corte di Giustizia ha pertanto dichiarato che l’articolo 4, paragrafo 1, lett. a), della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2014/86/UE del Consiglio, dev’essere interpretato nel senso che tale disposizione osta ad una misura fiscale prevista dallo Stato membro di una società madre, quale quella di cui al procedimento principale, che prevede la riscossione di un’imposta in sede di distribuzione dei dividendi da parte della società madre e la cui base imponibile è costituita dagli importi dei dividendi distribuiti, compresi quelli percepiti dalle società figlie non residenti di tale società.


Data della sentenza
17 maggio 2017
Numero della causa
C‑365/16
Nome delle parti
Association française des entreprises privées (AFEP);
Axa SA;
Compagnie générale des établissements MichelinSCA;
Danone SA;
ENGIE SA, già GDF Suez;
Eutelsat Communications SA;
LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton SE;
Orange SA;
Sanofi SA;
Suez Environnement Company SA;
Technip SA;
Total SA;
Vivendi SA;
Eurazeo SA;
Safran SA;
Scor SE;
Unibail-Rodamco SE;
Zodiac Aerospace SA;
contro
Ministre des Finances et des Comptes publics

Emiliano Marvulli
pubblicato Mercoledì 17 Maggio 2017


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