Agenzie di vendite allâasta: lâIva si applica sul margine
Pubblicato il 23/05/17 08:27 [Doc.3083]
di Redazione IL CASO.it
Anche per le cessioni di beni usati, di oggetti dâarte, dâantiquariato e da collezione, effettuate da tali soggetti, opera il regime speciale di determinazione dellâimposta sul valore aggiunto
Il regime del margine è stato esteso, a partire dal 1° gennaio 2001, anche agli esercenti agenzie di vendita allâasta.
Il legislatore, infatti, adeguandosi a quanto previsto dalla disciplina europea (articolo 26-bis, direttiva n. 77/388/Cee, del 17 maggio 1977, come modificata dalla direttiva n. 94/5/Ce del 14 febbraio 1994) ha inserito, nel Dl 41/1995, lâarticolo 40-bis, prevedendo contestualmente lâabrogazione del comma 12 dellâarticolo 74, Dpr 633/1972 (cfr articolo 45, legge 342/2000 e articolo 31, comma 4, legge 388/2000).
In precedenza, la disposizione abrogata disciplinava, per le cessioni di beni (esclusi quelli strumentali allâesercizio dellâattività e quelli propri) effettuate da esercenti agenzie di vendita allâasta, un regime speciale Iva diverso e separato da quello âdel margineâ, in base al quale la base imponibile era fissata nella misura del 15% del prezzo di vendita.
Lâamministrazione finanziaria ha fornito i chiarimenti interpretativi in materia con la circolare min. Finanze n. 207/2000, paragrafo 2.1.5).
Lâestensione del regime del margine alle agenzie di vendita allâasta non è generalizzato, in quanto non si applica indiscriminatamente a tutte le operazioni dalle stesse effettuate. Dalla lettura dellâarticolo 40-bis, infatti, si ricava che il regime opera con riguardo alle cessioni (allâasta) di beni mobili usati, di oggetti dâarte, di antiquariato e da collezione, realizzate da soggetti che agiscono in nome proprio, ma per conto di privati, in base a un contratto di commissione.
Dal punto di vista oggettivo, quindi, vengono in rilievo le cessioni degli stessi beni oggetto della disciplina del margine:
beni mobili usati (intesi quali beni suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione â cfr circolare min. Finanze n. 177/1995, paragrafo 2)
oggetti dâarte, dâantiquariato e da collezione (come individuati dalla Tabella allegata al Dl 41/1995).
Le cessioni allâasta di tali beni, peraltro, devono essere effettuate sulla base di un contratto di commissione che, secondo quanto previsto dal codice civile (articolo 1731) âè un mandato che ha per oggetto lâacquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionarioâ.
Il contratto di commissione deve essere stipulato con un committente privato o con altri soggetti che non hanno detratto lâimposta.
In altri termini, sotto il profilo soggettivo, il regime del margine si applica alle cessioni effettuate dagli esercenti agenzie di vendite allâasta che, sulla base di contratti di commissione, agiscono in nome proprio, ma per conto delle seguenti categorie di committenti (articolo 40-bis, comma 1):
privati che, in quanto tali, non operano nella veste di soggetti passivi dâimposta
contribuenti che non hanno potuto detrarre, neppure parzialmente (ex articoli 19, 19-bis1 e 19-bis 2, Dpr 633/1972), lâIva afferente lâacquisto o lâimportazione del bene e che, pertanto, vendono il bene al commissionario in esenzione Iva (ex articolo 10, n. 27-quinquies, Dpr 633/1972)
contribuenti che nel proprio Stato comunitario di appartenenza godono del regime di franchigia previsto per le piccole imprese
contribuenti che, a loro volta, vendono il bene al commissionario applicando il particolare regime del margine.
Sotto lâaspetto territoriale, i beni devono essere acquistati, sulla base di contratti di commissione, nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dellâUnione europea (comma 3, articolo 40-bis).
Da quanto detto, consegue che, per le âaltreâ cessioni effettuate dalle agenzie di vendita allâasta, non trova applicazione il regime del margine. In particolare, non rientrano nellâambito operativo del regime in esame le cessioni:
di beni strumentali per lâesercizio dellâattività provenienti da imprese o artisti e professionisti che abbiano detratto lâIva allâatto dellâacquisto
di beni acquistati non sulla base di un contratto di commissione, ma in proprio dallâagenzia (e rivenduti, quindi, in nome e per conto dellâagenzia stessa).
Definite le condizioni al ricorrere delle quali è applicabile il regime del margine, lâarticolo 40-bis, Dl 41/1995, prevede che, per le vendite allâasta, lâimposta relativa alla rivendita è commisurata allâammontare della differenza (margine, ovvero utile realizzato mediante la rivendita) tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene (lâacquirente allâasta) e lâimporto che lâorganizzatore dellâasta corrisponde al committente-cedente.
La norma prevede espressamente che:
il prezzo dovuto dallâacquirente del bene è comprensivo della commissione e delle altre spese accessorie addebitate dallâorganizzatore della vendita allâasta
lâimporto che lâorganizzatore corrisponde al committente è costituito dal prezzo di aggiudicazione in asta del bene al netto della commissione che lâorganizzatore della vendita riceve dal committente in virtù del contratto di mandato.
I commi 2 e 4 dellâarticolo 40-bis stabiliscono che:
gli esercenti agenzie di vendite allâasta non possono detrarre lâimposta relativa alle spese accessorie alla vendita
le cessioni di beni agli esercenti agenzie di vendita allâasta si considerano effettuate allâatto della vendita dei beni medesimi da parte del commissionario (in altri termini, il momento in cui si realizza la cessione tra il mandante e lâagenzia-commissionaria coincide con la vendita allâasta del bene).
Dalla lettura delle norme sopra riportate, si evince che alle vendite allâasta dei beni indicati il regime del margine si applica secondo il metodo analitico di determinazione della base imponibile dellâimposta dovuta (articolo 36, comma 1, Dl 41/1995).
Infine, in tali casi, sulla fattura emessa dallâagenzia non deve essere esposta lâimposta separatamente dal corrispettivo.
Gennaro Napolitano
pubblicato Lunedì 22 Maggio 2017
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