Sovraindebitamento, piano del consumatore e sospensione delle procedure esecutive
Pubblicato il 23/05/17 08:57 [Doc.3088]
di Redazione IL CASO.it
Trib. Bari, ordinanza 19.5.2017, Estensore dott. Achille Bianchi.
Segnlazione e massima a cura dell'Avv. Giuseppe Caramia
Sovraindebitamento â Piano del consumatore â Deposito dellâistanza â Sospensione delle procedure esecutive â Provvedimento del giudice dellâesecuzione â Esclusione - Provvedimento del Giudice del sovraindebitamento â Sospensione dellâesecuzione ai sensi dellâart. 623 c.p.c.
Processo esecutivo â Potere di sospensione generale del Giudice dellâesecuzione - Esclusione â Istanza del debitore - Onere di indicazione della fattispecie sospensiva â Omissione â Inammissibilità .
Eâ inammissibile lâistanza al giudice dellâesecuzione di sospensione della procedura esecutiva fondata sullâavvenuto deposito da parte dellâesecutato dellâistanza di accesso alla procedura di sovraindebitamento ex l. n. 3/2012, le cui disposizioni rimettono ad un provvedimento espresso del giudice di quella procedura (e non del G.E.) la pronuncia del divieto di prosecuzione delle azioni esecutive individuali, il ché si traduce, in sede di esecuzione immobiliare, in una causa esterna di sospensione c.d. necessitata del processo esecutivo di cui il G.E. non può che prendere atto, disponendo in conformità ai sensi dellâart. 623 c.p.c.
La disciplina del processo esecutivo non riconosce al giudice dellâesecuzione un potere sospensivo generale e innominato e, pertanto, incombe sul debitore lâonere di indicare in quale fattispecie normativa sussumere la specifica richiesta di sospensione, a pena di inammissibilità dellâistanza.
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