Prelazione agraria â esercizio del riscatto â donazione indiretta - esclusione
Pubblicato il 02/04/15 08:28 [Doc.314]
di Redazione IL CASO.it
Trib. Oristano 13 marzo 2015 (Giud. Angioi)
Segnalazione dott. Antonio Angioi
Prelazione agraria â esercizio del riscatto â donazione indiretta - esclusione
Procedendo dal tenore letterale dellâart. 8, c. 1 della L. n. 590/1965, che riconosce la prelazione in favore dellâaffittuario coltivatore diretto, richiamato dallâart. 7, c. 2, n. 2 della L. n. 817/1971, che estende il medesimo diritto al proprietario coltivatore diretto del fondo confinante, si deduce che, in caso di alienazione di un fondo rustico, in tanto sussiste, per i proprietari coltivatori diretti dei fondi confinanti con quello offerto in vendita, il diritto di prelazione e il correlato diritto di riscatto, in quanto si sia in presenza di un trasferimento a titolo oneroso, laddove tali diritti non sorgono, oltre che nelle ipotesi di successione per causa di morte e di acquisto di un fondo rustico a titolo originario, in presenza di trasferimenti a titolo gratuito.
Portando alle logiche conseguenze questâargomentazione, posto che, attraverso la vendita di un fondo a prezzo di favore, il venditore compie un atto di liberalità , giacché mira al risultato di arricchire il compratore della differenza tra il valore del bene e il prezzo stabilito, deve concludersi che la natura del contratto si ponga in termini logicamente e giuridicamente inconciliabili con lâonerosità del trasferimento, da intendersi in senso pieno, voluta dalla legge per lâesercizio del riscatto.
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