Nellâoperazione di stock lending la commissione resta indeducibile
Pubblicato il 01/06/17 09:00 [Doc.3145]
di Redazione IL CASO.it
Il prestito di azioni realizza il medesimo fenomeno economico dellâusufrutto, non rilevando che in un caso si verta su un diritto reale e, nellâaltro, su un diritto di credito
Con la sentenza 11872 del 12 maggio 2017, la Corte suprema ha stabilito che, in tema di imposte sui redditi, il prestito di azioni (âstock lendingâ) realizza il medesimo effetto economico dellâusufrutto di azioni, per cui la commissione versata dal mutuatario rappresenta un costo indeducibile ai sensi dellâarticolo 109, comma 8, del Tuir, in quanto relativa a una partecipazione da cui derivano utili esclusi da tassazione ai sensi dellâarticolo 89, Tuir.
Il contratto di stock lending
à un contratto atipico, a cui è applicabile la normativa relativa al contratto di mutuo ex articolo 1813 del codice civile, in base al quale un soggetto prestatore (lender) consegna dei titoli a un altro soggetto (borrower), con lâimpegno di restituire alla scadenza prestabilita titoli equivalenti a quelli ottenuti in prestito.
Contestualmente al trasferimento della proprietà dei titoli, il borrower costituisce una garanzia costituita da denaro o altri titoli (collateral) in favore del prestatore, per assicurare questâultimo contro il rischio di un eventuale inadempimento del primo allâobbligo di riconsegna dei titoli.
Lâoperazione prevede, inoltre, il versamento al prestatore di una commissione (fee) da parte del borrower quale remunerazione per il vantaggio economico conseguito dal temporaneo possesso dei titoli.
I vantaggi e lâutilità economica, oltre a essere legati alla percezione dei dividendi senza assumere rischi di mercato connessi alla proprietà dei titoli, possono correlarsi anche a ulteriori esigenze quali, ad esempio, un eventuale rendimento sui titoli oggetto della garanzia o lâesercizio temporaneo dei diritti accessori derivanti dalle azioni (partecipazione alle assemblee o diritto di voto).
I fatti di causa
La vicenda ha a oggetto la stipula di un contratto denominato stock lending agreement, mediante il quale una società italiana prende a prestito da una società ceca titoli azionari, che questâultima detiene in società portoghesi residenti nella zona franca di Madeira, il cui unico cespite è costituito da una partecipazione in una società con sede in un paradiso fiscale.
Lâaccordo prevede che la società italiana abbia diritto allâincasso dei dividendi correlati alle azioni in prestito, conservando, invece, la società ceca gli altri diritti, tra i quali il diritto di voto. A garanzia della restituzione dei titoli, inoltre, le stesse azioni oggetto del prestito sono date in pegno alla società mutuante, sicché, per tale aspetto, le azioni non sono mai state materialmente trasferite tra le parti.
Al prestito dei titoli è legata una pattuizione (âscommessaâ) in forza della quale, laddove le società portoghesi avessero deliberato la distribuzione di dividendi in misura superiore a un certo importo, la società borrower avrebbe corrisposto un commissione pari a circa il valore degli stessi.
Analizzando il vantaggio derivante dalla predetta operazione, a fronte di una sostanziale neutralità del risultato economico perché la società residente non paga la commissione né incassa i dividendi dato che i due importi si compensano e di una formale aleatorietà della scommessa, la società mutuataria riscuote dividendi esclusi da tassazione al 95% ai sensi dellâarticolo 89, Tuir, e deduce lâimporto della commissione pari a circa il valore dei dividendi percepiti, realizzando, così, un indebito risparmio fiscale.
Lâufficio accertatore recupera a tassazione lâimporto di tale commissione, affermandone lâindeducibilità ai sensi dellâarticolo 109, comma 8, del Tuir, il quale stabilisce che â⦠non è deducibile il costo sostenuto per lâacquisto del diritto dâusufrutto o altro diritto analogo relativamente ad una partecipazione societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dellâarticolo 89â.
In sostanza lâufficio, equiparando lâoperazione di stock lending allâusufrutto di azioni, sostiene lâindeducibilità della predetta commissione in quanto correlata a dividendi esclusi da tassazione ai sensi dellâarticolo 89 del Tuir.
La Ctr di Napoli, con la sentenza 291/1/2013, afferma che lâoperazione è finalizzata a ottenere un indebito risparmio dâimposta, individuando a sostegno di tale conclusione la carenza di informazioni sullâattività svolta dalle società veicolo portoghesi, lâindeterminatezza della movimentazione finanziaria e la mancanza dellâalea nellâoperazione oggetto di controllo.
La decisione della Corte suprema
La Corte suprema sottolinea che lâoperazione incontra i limiti posti dallâarticolo 109, comma 8, del Tuir, che costituisce lâautentico fondamento del recupero a tassazione.
La norma citata, infatti, dispone lâindeducibilità del costo correlato a partecipazioni societarie da cui derivino utili esclusi da tassazione; individua, in altri termini, un parallelismo tra la deducibilità del costo dellâusufrutto su azioni e lâimponibilità dei dividendi derivanti dalla sottostante partecipazione.
In effetti, i giudici di legittimità equiparano, sotto lâaspetto fiscale, lâusufrutto di azioni al prestito di azioni. Infatti, mentre il primo prevede il diritto a percepire i dividendi distribuiti da unâaltra società a fronte di un corrispettivo per la cessione dellâusufrutto comprensivo del valore attuale dei flussi futuri di utili, il secondo si associa al diritto di percepire i relativi dividendi da parte del mutuatario, previo pagamento al mutuante di una commissione in relazione al dividendo incassato.
La Cassazione afferma, quindi, che, come nellâusufrutto di azioni, â⦠il contratto di Stock Lending trasferisce (temporaneamente) la titolarità del diritto al dividendo e per ottenere la relativa riscossione è previsto un costoâ¦â, per cui â⦠il fenomeno economico ⦠è lo stesso, senza che assuma rilievo, ai fini tributari ⦠la circostanza che nellâun caso si verta su un diritto reale e, nellâaltro, in un diritto di creditoâ.
Ciò posto, parimenti, anche i costi sostenuti (idem est, la commissione) per lâoperazione di stock lending debbono ritenersi indeducibili.
Tale soluzione, a detta dei supremi giudici, non configura unâimpropria estensione analogica del dettato della norma, nella quale si fa espresso riferimento âad altro diritto analogoâ e che non va, quindi, intesa come meramente afferente i soli diritti reali.
In definitiva, la Corte afferma il seguente principio di diritto: âIn tema di imposte sui redditi, lâoperazione di Stock Lending, ossia di prestito di azioni che preveda a favore del mutuatario il diritto allâincasso dei dividendi dietro versamento al mutuante di una commissione (corrispondente o meno allâammontare dei dividendi riscossi), realizza il medesimo fenomeno economico dellâusufrutto di azioni, senza che rilevi, ai fini tributari, che nellâun caso si verta su un diritto reale e, nellâaltro, su un diritto di credito, sicché è soggetta ai limiti previsti dallâart. 109, comma 8, TUIR, restando il versamento della commissione costo indeducibileâ.
Mariano De Micco
pubblicato Martedì 30 Maggio 2017
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