Su dazi e Iva, automatismo fino a prova contraria
Pubblicato il 05/06/17 08:20 [Doc.3158]
di Redazione IL CASO.it


Protagoniste della controversia comunitaria una società di spedizione incaricata di trasportare merce extra-Unione europea presso il porto di Amburgo e l’amministrazione doganale

Una società di trasporto è stata incaricata di trasportare merce extra-UE presso il porto franco di Amburgo. Tale trasporto avveniva nell’ambito del regime doganale di transito comunitario esterno che permette la circolazione di merci estere, da una località all’altra dell’Unione, senza che queste siano sottoposte né a dazi all’importazione e ad altre imposte, né a misure di politica commerciale.
La merce estera, tuttavia, non giungeva all’ufficio doganale di destinazione ove avrebbe dovuto essere presentata per l’effettuazione dei controlli di rito. Dagli accertamenti eseguiti si constatava che la merce era stata scaricata dal mezzo di trasporto, previa rimozione dei sigilli prescritti dall’autorità doganale. Detta merce, tuttavia, non era stata né immesse in libera pratica, né consumate, né utilizzate. La merce, invece, veniva trasportata via mare verso altro Stato membro UE e, da tale paese, nuovamente esportata.

La posizione dellì'Amministrazione doganale
L’Amministrazione doganale intimava al trasportatore il pagamento dei dazi doganali all’importazione dovuti sulla merce estera. Ciò, in ragione del fatto che il trasportatore aveva omesso di presentare la merce all’ufficio doganale di destinazione per porre termine al regime di transito. L’Amministrazione doganale intimava anche il pagamento dell’Iva all’importazione nel presupposto che verificatosi il fatto generatore dell’obbligazione doganale all’interno di una zona franca, doveva ritenersi verificatosi anche il fatto generatore dell’Iva all’importazione relativamente alle merci estere collocate nella predetta zona franca, senza mai essere state svincolate. Ciò, nonostante la disciplina Iva nazionale tedesca stabilisse che le zone franche non appartengono, ai fini dell’applicazione dell’Iva, al territorio nazionale.

Le questioni pregiudiziali
Ne scaturiva un contenzioso nazionale nell’ambito del quale era chiesto alla Corte di giustizia di chiarire se:
merci che si trovino all’interno di una zona franca che secondo la legge nazionale non appartengono, ai fini dell’applicazione dell’Iva, al territorio nazionale, possano essere ritenute rientrare nell’ambito delle fattispecie di esenzione dall’Iva di cui all’articolo 151 della direttiva Iva in ragione della collocazione di una merce in una zona Franca.
In caso di risposta positiva se:
per beni assoggettati a dazi doganali, il fatto generatore dell’Iva si verifichi e l’imposta diventa esigibile, anche nel momento in cui scattano il fatto generatore e l’esigibilità dei dazi medesimi, quando il fatto generatore e l’esigibilità dei dazi si verifichino all’interno di una zona franca che secondo la legge nazionale non appartengono, ai fini dell’applicazione dell’Iva, al territorio nazionale.
In caso di risposta negativa alla seconda questione, se:
merci trasportate in regime di transito esterno in una zona franca sottoposta a controllo, senza conclusione del regime medesimo, vengono sottratte al controllo doganale nella zona franca con conseguente insorgenza, riguardo alle merci stesse, di un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 203, paragrafo 1, del codice doganale comunitario (“ratione temporis applicabile”), il fatto generatore dell’Iva si verifichi e l’imposta diventa contemporaneamente esigibile in seguito ad altro fatto generatore, ossia ai sensi dell’articolo 204, paragrafo 1, lettera a), del citato codice doganale, perché, anteriormente all’atto di sottrazione al controllo doganale, si è omesso di presentare le merci presso uno degli uffici doganali situati nel territorio nazionale competenti per la zona franca e ivi concludere l’operazione di transito.
La pronuncia della Corte
I giudici dell’Unione si soffermano sulle conseguenze dell’Iva all’importazione nei casi in cui, a seguito del trasporto di merce extra-UE, in regime di c.d. transito comunitario esterno, presso una zona franca, la merce medesima è stata sottratta al controllo doganale e nuovamente esportata. L’iter argomentativo della Corte muove dal presupposto che, nonostante una disposizione nazionale, come nel caso di specie, prevede che le zone franche non appartengono, ai fini dell’applicazione dell’Iva, al suo territorio nazionale, le merci collocate in zona franca non possono, in linea di principio, essere considerati importati ai fini dell’Iva. In tal senso, le zone franche cui fa riferimento una disposizione nazionale, ai sensi della quale, ai fini dell’applicazione dell’Iva, le zone franche non appartengono al suo territorio nazionale, corrispondono a quelle previste dalla direttiva Iva secondo cui il fatto generatore dell’Iva si verifica e l’imposta diventa esigibile nel momento in cui detti beni sono svincolati da tali regimi o situazioni.

Sottrazione al controllo doganale e nascita obbligazione
Nel predetto presupposto, la Corte evidenzia la circostanza che, nel caso di specie sottoposto al suo esame, la sottrazione al controllo doganale dei beni di cui trattasi, a seguito della irregolare rimozione dei sigilli doganali, ha fatto nascere un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 203 del CDC. Quest’ultima disposizione doganale, chiarisce la Corte, è speciale e prevale sull’articolo 204 del CDC secondo cui l’obbligazione doganale sorge in ragione del fatto che vi sia stata l’inadempienza di uno degli obblighi che derivavano dall’utilizzazione del regime doganale di transito (mancata presentazione della merce all’Ufficio di destinazione).
Nel caso di specie, evidenzia la Corte, la sottrazione al controllo doganale ha del pari posto fine al regime di transito esterno che giustificava la movimentazione di merce extra-Ue nel territorio doganale.

La nascita di un’obbligazione a titolo di Iva
Con riguardo all’Iva, chiarisce la Corte, dal momento che detta sottrazione al controllo doganale ha avuto luogo all’interno di una zona franca, non erano a priori soddisfatte le condizioni per la nascita di un’obbligazione a titolo di Iva. In proposito, tuttavia, i giudici dell’Unione richiamano i propri precedenti sul punto, secondo cui l’esigibilità dell’Iva potrebbe aggiungersi all’obbligazione doganale qualora si possa ritenere, sulla base della condotta illecita da cui è sorta detta obbligazione doganale, che le merci siano entrate nel circuito economico dell’Unione e possono quindi essere state oggetto di consumo.
In particolare, rammenta la Corte, qualora i beni soggetti a dazi all’importazione siano sottratti al controllo doganale all’interno di una zona franca e non si trovino più in tale zona, si deve in via di principio presumere che questi ultimi siano entrati nel circuito economico dell’Unione. Presunzione che, tuttavia, non opera - come nel caso di specie - allorché risulti che non vi sia stata alcuna introduzione dei beni interessati nel circuito economico dell’Unione, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare. In tali casi, non può essere dovuta alcuna Iva all’importazione.

La conclusione degli eurogiudici
In considerazione che il fatto generatore e l’esigibilità dell’Iva all’importazione non sorgono se vi è la prova che la merce non è entrata nel circuito economico dell’Unione, non è possibile, afferma la Corte, far sorgere un’obbligazione a titolo di Iva all’importazione in ragione del fatto che vi sia stata l’inadempienza di uno degli obblighi che derivavano dall’utilizzazione del regime doganale di transito (mancata presentazione della merce all’Ufficio di destinazione). Ciò, in virtù della natura speciale della disciplina doganale che attribuisce rilevanza alla circostanza di sottrazione al controllo doganale della merce estera.


Data della sentenza
01/06/2017
Numero della causa
C-571/15
Nome delle parti
Wallenborn Transports SA
contro
Hauptzollamt Gießen
Antonino Iacono
pubblicato Giovedì 1 Giugno 2017


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