Su dazi e Iva, automatismo fino a prova contraria
Pubblicato il 05/06/17 08:20 [Doc.3158]
di Redazione IL CASO.it
Protagoniste della controversia comunitaria una società di spedizione incaricata di trasportare merce extra-Unione europea presso il porto di Amburgo e lâamministrazione doganale
Una società di trasporto è stata incaricata di trasportare merce extra-UE presso il porto franco di Amburgo. Tale trasporto avveniva nellâambito del regime doganale di transito comunitario esterno che permette la circolazione di merci estere, da una località allâaltra dellâUnione, senza che queste siano sottoposte né a dazi allâimportazione e ad altre imposte, né a misure di politica commerciale.
La merce estera, tuttavia, non giungeva allâufficio doganale di destinazione ove avrebbe dovuto essere presentata per lâeffettuazione dei controlli di rito. Dagli accertamenti eseguiti si constatava che la merce era stata scaricata dal mezzo di trasporto, previa rimozione dei sigilli prescritti dallâautorità doganale. Detta merce, tuttavia, non era stata né immesse in libera pratica, né consumate, né utilizzate. La merce, invece, veniva trasportata via mare verso altro Stato membro UE e, da tale paese, nuovamente esportata.
La posizione dellì'Amministrazione doganale
LâAmministrazione doganale intimava al trasportatore il pagamento dei dazi doganali allâimportazione dovuti sulla merce estera. Ciò, in ragione del fatto che il trasportatore aveva omesso di presentare la merce allâufficio doganale di destinazione per porre termine al regime di transito. LâAmministrazione doganale intimava anche il pagamento dellâIva allâimportazione nel presupposto che verificatosi il fatto generatore dellâobbligazione doganale allâinterno di una zona franca, doveva ritenersi verificatosi anche il fatto generatore dellâIva allâimportazione relativamente alle merci estere collocate nella predetta zona franca, senza mai essere state svincolate. Ciò, nonostante la disciplina Iva nazionale tedesca stabilisse che le zone franche non appartengono, ai fini dellâapplicazione dellâIva, al territorio nazionale.
Le questioni pregiudiziali
Ne scaturiva un contenzioso nazionale nellâambito del quale era chiesto alla Corte di giustizia di chiarire se:
merci che si trovino allâinterno di una zona franca che secondo la legge nazionale non appartengono, ai fini dellâapplicazione dellâIva, al territorio nazionale, possano essere ritenute rientrare nellâambito delle fattispecie di esenzione dallâIva di cui allâarticolo 151 della direttiva Iva in ragione della collocazione di una merce in una zona Franca.
In caso di risposta positiva se:
per beni assoggettati a dazi doganali, il fatto generatore dellâIva si verifichi e lâimposta diventa esigibile, anche nel momento in cui scattano il fatto generatore e lâesigibilità dei dazi medesimi, quando il fatto generatore e lâesigibilità dei dazi si verifichino allâinterno di una zona franca che secondo la legge nazionale non appartengono, ai fini dellâapplicazione dellâIva, al territorio nazionale.
In caso di risposta negativa alla seconda questione, se:
merci trasportate in regime di transito esterno in una zona franca sottoposta a controllo, senza conclusione del regime medesimo, vengono sottratte al controllo doganale nella zona franca con conseguente insorgenza, riguardo alle merci stesse, di unâobbligazione doganale ai sensi dellâarticolo 203, paragrafo 1, del codice doganale comunitario (âratione temporis applicabileâ), il fatto generatore dellâIva si verifichi e lâimposta diventa contemporaneamente esigibile in seguito ad altro fatto generatore, ossia ai sensi dellâarticolo 204, paragrafo 1, lettera a), del citato codice doganale, perché, anteriormente allâatto di sottrazione al controllo doganale, si è omesso di presentare le merci presso uno degli uffici doganali situati nel territorio nazionale competenti per la zona franca e ivi concludere lâoperazione di transito.
La pronuncia della Corte
I giudici dellâUnione si soffermano sulle conseguenze dellâIva allâimportazione nei casi in cui, a seguito del trasporto di merce extra-UE, in regime di c.d. transito comunitario esterno, presso una zona franca, la merce medesima è stata sottratta al controllo doganale e nuovamente esportata. Lâiter argomentativo della Corte muove dal presupposto che, nonostante una disposizione nazionale, come nel caso di specie, prevede che le zone franche non appartengono, ai fini dellâapplicazione dellâIva, al suo territorio nazionale, le merci collocate in zona franca non possono, in linea di principio, essere considerati importati ai fini dellâIva. In tal senso, le zone franche cui fa riferimento una disposizione nazionale, ai sensi della quale, ai fini dellâapplicazione dellâIva, le zone franche non appartengono al suo territorio nazionale, corrispondono a quelle previste dalla direttiva Iva secondo cui il fatto generatore dellâIva si verifica e lâimposta diventa esigibile nel momento in cui detti beni sono svincolati da tali regimi o situazioni.
Sottrazione al controllo doganale e nascita obbligazione
Nel predetto presupposto, la Corte evidenzia la circostanza che, nel caso di specie sottoposto al suo esame, la sottrazione al controllo doganale dei beni di cui trattasi, a seguito della irregolare rimozione dei sigilli doganali, ha fatto nascere unâobbligazione doganale ai sensi dellâarticolo 203 del CDC. Questâultima disposizione doganale, chiarisce la Corte, è speciale e prevale sullâarticolo 204 del CDC secondo cui lâobbligazione doganale sorge in ragione del fatto che vi sia stata lâinadempienza di uno degli obblighi che derivavano dallâutilizzazione del regime doganale di transito (mancata presentazione della merce allâUfficio di destinazione).
Nel caso di specie, evidenzia la Corte, la sottrazione al controllo doganale ha del pari posto fine al regime di transito esterno che giustificava la movimentazione di merce extra-Ue nel territorio doganale.
La nascita di unâobbligazione a titolo di Iva
Con riguardo allâIva, chiarisce la Corte, dal momento che detta sottrazione al controllo doganale ha avuto luogo allâinterno di una zona franca, non erano a priori soddisfatte le condizioni per la nascita di unâobbligazione a titolo di Iva. In proposito, tuttavia, i giudici dellâUnione richiamano i propri precedenti sul punto, secondo cui lâesigibilità dellâIva potrebbe aggiungersi allâobbligazione doganale qualora si possa ritenere, sulla base della condotta illecita da cui è sorta detta obbligazione doganale, che le merci siano entrate nel circuito economico dellâUnione e possono quindi essere state oggetto di consumo.
In particolare, rammenta la Corte, qualora i beni soggetti a dazi allâimportazione siano sottratti al controllo doganale allâinterno di una zona franca e non si trovino più in tale zona, si deve in via di principio presumere che questi ultimi siano entrati nel circuito economico dellâUnione. Presunzione che, tuttavia, non opera - come nel caso di specie - allorché risulti che non vi sia stata alcuna introduzione dei beni interessati nel circuito economico dellâUnione, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare. In tali casi, non può essere dovuta alcuna Iva allâimportazione.
La conclusione degli eurogiudici
In considerazione che il fatto generatore e lâesigibilità dellâIva allâimportazione non sorgono se vi è la prova che la merce non è entrata nel circuito economico dellâUnione, non è possibile, afferma la Corte, far sorgere unâobbligazione a titolo di Iva allâimportazione in ragione del fatto che vi sia stata lâinadempienza di uno degli obblighi che derivavano dallâutilizzazione del regime doganale di transito (mancata presentazione della merce allâUfficio di destinazione). Ciò, in virtù della natura speciale della disciplina doganale che attribuisce rilevanza alla circostanza di sottrazione al controllo doganale della merce estera.
Data della sentenza
01/06/2017
Numero della causa
C-571/15
Nome delle parti
Wallenborn Transports SA
contro
Hauptzollamt GieÃen
Antonino Iacono
pubblicato Giovedì 1 Giugno 2017
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