Istanza di fallimento del pubblico ministero e sua partecipazione allâudienza
Pubblicato il 12/06/17 05:36 [Doc.3195]
di Redazione IL CASO.it
Cassazione civile sez. I, 18 maggio 2017, n. 12537. Pres. Didone. Rel. Maria Acierno.
Fallimento â Dichiarazione â Istanza di fallimento del pubblico ministero â Estensione della legittimazione del p.m. alla richiesta in tutti i casi in cui abbia istituzionalmente appreso la notitia decoctionis
La ratio della art. 7 legge fall., una volta venuto meno il potere del tribunale di dichiarare officiosamente il fallimento, è chiaramente nel senso di estendere la legittimazione del p.m. alla presentazione della richiesta in tutti i casi nei quali l'organo abbia istituzionalmente appreso la notitia decoctionis (Cass. 10679 del 2014; 23391 del 2016).
Ne consegue che il riferimento contenuto al comma 1, n. 1) del citato articolo, al riscontro della notitia decoctionis "nel corso di un procedimento penale", non deve essere interpretato nel senso riduttivo, non essendo necessaria la preventiva iscrizione di una notitia criminis nel registro degli indagati a carico del fallendo (Cass. n. 8977 del 2016) o di terzi.
Fallimento â Dichiarazione â Istanza di fallimento del pubblico ministero â Mancata partecipazione allâudienza â Rinuncia allâistanza - Esclusione
Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, quando l'iniziativa sia stata assunta dal pubblico ministero, affinché il giudice possa pronunciarsi nel merito è sufficiente che il ricorso sia stato ritualmente notificato all'imprenditore, sicché è irrilevante la mancata partecipazione della parte pubblica all'udienza prefallimentare, non potendosi trarre da tale condotta alcuna volontà , anche solo implicita, di rinunciare desistere all'istanza presentata.
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