
Memoria istruttoria integrativa di altra presentata in precedenza ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.
Pubblicato il 12/06/17 05:36 [Doc.3196]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Mantova. 30 maggio 2017. Giudice Mauro Pietro Bernardi.
Processo civile - Deposito di memoria istruttoria integrativa di altra presentata in precedenza ai sensi dellâart. 183 VI co. n. 2 c.p.c. â Inammissibilità per consumazione del potere della parte
Lâavvenuto deposito della memoria istruttoria prevista dallâart. 183 VI co. n. 2 c.p.c. determina la consumazione del potere riconosciuto alla parte sicché è inammissibile il deposito di ulteriore memoria integrativa benché avvenuto nel rispetto dei termini previsti da tale disposizione.
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