Trasformazione in società semplice: minusvalenze fiscalmente irrilevanti
Pubblicato il 12/06/17 08:15 [Doc.3204]
di Redazione IL CASO.it
La soluzione è coerente con quanto previsto dal Tuir per le ipotesi di assegnazione dei beni ai soci o di destinazione degli stessi a finalità estranee allâesercizio dellâimpresa
Non è possibile utilizzare la minusvalenza sugli immobili realizzata in sede di trasformazione agevolata, per ridurre lâimporto delle plusvalenze generate dalle assegnazioni agevolate, sulle quali è applicabile lâimposta sostitutiva prevista dallâarticolo 1, commi da 115 a 120, della legge 208/2015.
à questo il principio che emerge dalla risoluzione 66/E dellâ8 giugno 2017.
La questione sorge a seguito della presentazione di una istanza dâinterpello da parte di una società immobiliare, che riferisce di aver assegnato ai propri soci parte dei fabbricati detenuti (beneficiando della disciplina agevolativa prevista dallâarticolo 1, commi da 115 a 120, della legge 208/2015) e di essersi, nello stesso giorno, trasformata in società semplice.
Tramite queste due operazioni, lâimpresa realizza una plusvalenza dallâassegnazione degli immobili e una minusvalenza dalla trasformazione societaria.
Dal momento che le perdite generate sono superiori agli utili, lâistante ritiene corretto dedurre la minusvalenza dallâimposta sostituiva dovuta per la plusvalenza maturata.
In linea con le argomentazioni contenute in precedenti documenti di prassi (cfr ex plurimis, circolare 37/2016), lâAgenzia ha ribadito che la minusvalenza che si genera per effetto dellâassegnazione di beni diversi da quelli merce non assume rilevanza ai fini della determinazione del reddito dâimpresa.
Tale convincimento trova la sua ragion dâessere nella previsione normativa contenuta nel comma 1 dellâarticolo 101 del Tuir, secondo cui, in tema di rilevanza fiscale, âLe minusvalenze dei beni relativi allâimpresa, diversi da quelli indicati negli articoli 85, comma 1, e 87, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate ai sensi dellâarticolo 86, commi 1, lettere a) e b), e 2â del medesimo Testo unico.
Il richiamo alle sole lettere a) e b) consente la deducibilità unicamente nei casi di:
cessione a titolo oneroso dei âbeni merceâ
risarcimento per la perdita o il danneggiamento dei medesimi beni.
Il legislatore fiscale, quindi, non ha inteso estendere la facoltà di dedurre la minusvalenza anche alle ipotesi contenute nella successiva lettera c), vale a dire ai casi di assegnazione di beni ai soci o di destinazione degli stessi a finalità estranee allâesercizio dellâimpresa.
Ne consegue che, in via ordinaria, la minusvalenza che si genera per effetto dellâassegnazione di beni diversi da quelli merce non assume rilevanza ai fini Ires e, pertanto, allo stesso modo la minusvalenza realizzata in sede di assegnazione agevolata non può essere portata in abbattimento della base imponibile dellâimposta sostitutiva.
Va da sé che anche i beni diversi da quelli merce delle società immobiliari di gestione che fuoriescono dal regime dâimpresa, tramite lâistituto della trasformazione in società semplice, devono essere ricondotti nel novero dei beni destinati a finalità estranee allâesercizio dellâimpresa, individuati dalla lettera c) del comma 1 dellâarticolo 86 del Tuir.
Pertanto, in coerenza con quanto previsto per i casi di assegnazione dei beni ai soci, la risoluzione in esame precisa che, anche in sede di trasformazione agevolata in società semplice, la minusvalenza realizzata sugli immobili non assume rilevanza fiscale.
Massimiliano Tridico
pubblicato Giovedì 8 Giugno 2017
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