Sas estinta: obbligazioni sociali sullâaccomandatario, senza limiti
Pubblicato il 13/06/17 05:13 [Doc.3205]
di Redazione IL CASO.it
Il suo livello di responsabilità non è confinato alle somme che gli sono assegnate sulla base del bilancio finale di liquidazione in ragione della circostanza âsuccessoriaâ
Lâarticolo 28, comma 4, Dlgs 175/2014, secondo cui, ai fini fiscali e contributivi, la cancellazione di una società dal Registro delle imprese ha effetto decorsi cinque anni dalla relativa richiesta, opera solo per le cancellazioni richieste dal 13 dicembre 2014. Pertanto, in relazione al periodo pregresso, e, comunque, a prescindere dallâarticolo 28, comma 4, del Dlgs 175/2014, lâavviso di accertamento relativo a debiti sociali, come lâIva e lâIrap può essere notificato, in qualità di successori, ai soci della società di persone estinta, posto che costoro, ai sensi della normativa codicistica, sono responsabili per intero (o per la quota conferita per gli accomandanti) per i debiti sociali.
La vicenda processuale
Lâiter processuale trae origine da una sentenza della Ctr del Piemonte, con la quale veniva respinto il gravame proposto dallâAgenzia delle Entrate avverso la decisione di prime cure, che aveva accolto i ricorsi presentati da due contribuenti, i quali avevano impugnato due avvisi di accertamento emessi dal locale ufficio.
Il fondamento posto a base della pronuncia dellâorgano di secondo grado si incentrava sulla circostanza che la decisione della Ctp doveva ritenersi immune da vizi logico-giuridici laddove aveva annullato i due atti impositivi notificati ai suddetti nella loro qualità di soci di una società , nei cui confronti il relativo avviso di accertamento â da considerare, nella fattispecie de qua, quale âatto presuppostoâ di quelli, per lâappunto, notificati ai contribuenti â era, a sua volta, stato reso nullo in quanto emesso a carico di un soggetto giuridico già estinto.
Di conseguenza, sempre a detta della Ctr, lâufficio non avrebbe goduto più di alcun titolo per avanzare pretese creditorie nei confronti di una società ormai cancellata dal Registro delle imprese.
LâAgenzia delle Entrate ha proposto rituale ricorso per cassazione sulla base di due motivi di diritto, mentre le controparti hanno resistito con controricorso e successivo deposito di memorie integrative.
La decisione
Le due doglianze sollevate dallâente impositore possono essere sintetizzate come di seguito:
violazione dellâarticolo 5 del Dpr 917/1986, ai sensi dellâarticolo 360, comma primo, n. 1), del codice di procedura civile, in quanto i giudici di seconde cure hanno errato nel ritenere sussistente una sorta di nullità âderivataâ degli avvisi di accertamento personali quale diretta conseguenza della ritenuta invalidità dellâatto, emesso ai fini Irap e Iva a carico della società â estintasi prima dellâemissione dello stesso â non valutando affatto che questâultimo, rispetto ai primi, deve ritenersi sì presupposto ma semplicemente âdi fattoâ e non di diritto
falsa applicazione dellâarticolo 65 del Dpr 600/1973, sempre ai sensi dellâarticolo 360, comma primo, n. 3), del codice di procedura civile, per la semplice ragione che la Ctr avrebbe completamente omesso di esaminare lâevidente rapporto âsuccessorioâ ingeneratosi dalla cancellazione/estinzione della società nei confronti dei due soci.
La Corte di cassazione, con la sentenza 12953 del 23 maggio 2017, esaminando congiuntamente i due motivi di ricorso per evidente connessione, li ha ritenuti fondati.
In primo luogo, i giudici di legittimità partono dal ribadire il principio di diritto (precisato, tra le altre, con la sentenza 6070/2013) in base al quale, a seguito della riforma del diritto societario attuata con lâentrata in vigore del Dlgs 6/2003, qualora dallâestinzione di una società , sia essa di persone o di capitali, non coincida una caducazione dei rapporti giuridici a essa facenti capo, si determina un fenomeno di tipo successorio che porta, quale naturale corollario, tra lâaltro, il trasferimento, a carico dei soci, dei rapporti obbligatori in precedenza contratti (nei limiti di quanto effettivamente riscosso ovvero in misura illimitata a seconda dei rapporti giuridici intercorrenti allâinterno della compagine sociale); il tutto, al fine di non veder sacrificato il naturale diritto dei creditori sociali al pieno soddisfacimento delle loro ragioni.
Di talché, emerge chiaramente che lâattività notificatoria posta in essere dallâufficio, nel caso di specie, deve essere ritenuta del tutto corretta, in quanto lâavviso di accertamento âsocietarioâ veniva legittimamente notificato ai soci nella loro intrinseca qualità di âsuccessoriâ di diritto nelle obbligazioni sociali ancora in essere (cfr in termini conformi, Cassazione, 23577/2012).
Pertanto, secondo la Cassazione, i giudici di secondo grado hanno errato, sul punto, violando non solo il disposto dellâarticolo 2312, secondo comma, codice civile, ma anche interpretando, in senso non conforme, la ratio e il disposto di cui allâarticolo 28, comma 4, Dlgs 175/2014 (disposizioni di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal registro delle imprese).
In particolare, i giudici di legittimità avvalorano la tesi per la quale la norma appena citata non ha valenza interpretativa, nemmeno implicita e, pertanto, non le si può riconoscere alcuna efficacia retroattiva.
Di conseguenza, il differimento quinquennale degli effetti della cancellazione di una società di cui allâarticolo 2495, comma 2, codice civile (interessante solo gli enti creditori ivi evidenziati avuto riguardo a tributi e contributi di diretta competenza), trova la sua concreta applicazione solo nellâipotesi in cui lâistanza di cancellazione sia stata presentata medio tempore con la vigenza del suddetto Dlgs 175 ovverosia dal 13 dicembre 2014 o successivamente (cfr Cassazione, 6743/2015).
Nel caso di specie, quindi, come già anticipato, lâAgenzia delle Entrate ha fatto buon governo delle norme in materia procedendo alla notifica dellâavviso di accertamento âsocietarioâ nei confronti dei soci.
Per tutto quanto argomentato, la Cassazione ha ritenuto, pertanto, pienamente legittimi gli atti impositivi posti a carico dei contribuenti-persone fisiche, ai sensi dellâarticolo 5, Dpr 917/1986, applicando, alla fattispecie de qua interessante una Sas, il correlato principio di diritto per cui la responsabilità del socio accomandatario per le obbligazioni sociali risulta essere illimitata e non confinata alle somme assegnategli sulla base del bilancio finale di liquidazione in ragione della circostanza âsuccessoriaâ, più volte in precedenza evidenziata, con il conseguente trasferimento, in capo a egli, del medesimo regime di responsabilità attuato pendente societate (cfr Cassazione, 13805/2016).
Giuseppe Forlenza
pubblicato Giovedì 8 Giugno 2017
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