Benefit erogati a tassazione zero: cosa fare se mancavano i requisiti
Pubblicato il 13/06/17 05:13 [Doc.3206]
di Redazione IL CASO.it


Le Entrate indicano la via da seguire per compilare correttamente il 730 o il modello Redditi nell’ipotesi in cui l’agevolazione, non spettante, sia stata comunque riconosciuta

L’esenzione fiscale sulle somme erogate sotto forma di benefit, prevista dalla Stabilità 2016, riconosciuta dai datori di lavoro impropriamente, cioè in assenza dei requisiti fissati dalla norma, cade e tali emolumenti accessori devono essere sottoposti a tassazione ordinaria.
Con la risoluzione 67/E del _ giugno 2017, l’Agenzia fornisce istruzioni ai contribuenti che devono regolarizzare la loro posizione in occasione della dichiarazione dei redditi.

In sintesi, la legge 208/2015 (articolo 1, commi da 182 a 190) ha introdotto un'agevolazione consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva del 10% sugli importi percepiti a titolo di premi e nella detassazione di quelli erogati come benefit, nel limite di 2mila euro (elevabile 2.500 in casi particolari). Tali bonus non spettano in assenza dei necessari presupposti (ad esempio, quando i redditi da lavoro dipendente percepiti l’anno precedente superano i 50mila euro).
Nel 2016, con la circolare 28/E, l’Agenzia, tra l’altro (vedi articolo Premi, benefit e sostitutiva al 10%. Le agevolazioni fiscali ai raggi x) ha affrontato proprio questa eventualità, chiarando che, nel caso in cui il contribuente non abbia i requisiti per fruire del regime agevolato, il sostituto d’imposta deve assoggettare a tassazione ordinaria tutte le somme percepite, incluse quelle ricevute sotto forma di benefit.

Nel documento di prassi odierno, le Entrate dettano gli step da seguire per compilare correttamente il 730/2017 e il modello Redditi PF 2017 nella particolare ipotesi in cui l’agevolazione non spettante sia stata “accordata” come benefit e inserita nella Certificazione unica da parte del datore di lavoro.
In sostanza, il contribuente che si accorge, in sede di dichiarazione, di non possedere i requisiti per accedere al bonus, dovrà adottare una modalità di compilazione, diversa da quella ordinaria, per assoggettare a tassazione i benefit indebitamente detassati.

In particolare, gli importi in questione (punto 573 della Certificazione unica 2017) andranno indicati, unitamente alle eventuali somme assoggettate a imposta sostitutiva dal datore di lavoro, nella colonna 3 denominata “somme imposta sostitutiva” (e non nella colonna 5 “benefit”) del rigo C4 (ovvero del rigo RC4, in caso di modello Redditi). Il contribuente dovrà poi barrare la casella di colonna 6 “tassazione ordinaria”, in modo tale da ricondurre a tassazione ordinaria l’intero importo dei premi di risultato, comprensivo del benefit percepito in forma agevolata pur in assenza dei presupposti.
Modello 730/2017
immagine del rigo C4 del modello 730/2017 con evidenziate la colonna 3 e la colonna 6

Modello Redditi PF
immagine del rigo RC4 del modello Redditi Persone Fisiche 2017, con evidenziate la colonna 3 e la colonna 6


r.fo.
pubblicato Venerdì 9 Giugno 2017


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