La società tra professionisti (tra commercialisti e dipendenti) non è assoggettabile a fallimento.
Pubblicato il 12/06/17 10:42 [Doc.3211]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca
Tribunale di Forlì â 25 maggio 2017 â pres. est. dr.ssa Barbara Vacca
Malgrado il superamento delle soglie relative ai limiti dimensionali, non è assoggettabile a fallimento la società tra professionisti (S.t.p.) costituita ai sensi della l. 12 novembre 2011 n.183 per lâesercizio in via esclusiva di attività professionale - nel caso specifico di commercialista con iscrizione nellâapposita sezione dellâalbo - e che abbia effettivamente svolto in via esclusiva detta attività professionale, non potendo essere assimilata alle altre società commerciali, non esercitando unâattività di carattere commerciale e non rivestendo dunque la qualità di imprenditore.
(Fattispecie di società tra socio commercialista e soci/dipendenti con mansione di ausiliari in possesso di qualità tecniche; il Tribunale di Forlì perviene alla decisione osservando peraltro che âla legge n.183/2011 ed il successivo regolamento di attuazione con d.m. 34/2013 non dettano alcuna specifica disposizione in merito allâassoggettabilità o meno al fallimento delle società tra professionisti, a differenza di quanto invece espressamente previsto dalla successiva l. 247/2012 che, in relazione alla professione forense, ne esclude lâassoggettabilità al fallimento proprio in considerazione del fatto che questâultima non costituisce attività dâimpresa, principio richiamato nella delega al Governo che, mutatis mutandis, può essere certamente applicato anche alla società tra professionisti organizzati in ordiniâ)
Non constano precedenti in termini.
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