Voluntary disclosure bis. Pronta la circolare con le indicazioni dellâAgenzia
Pubblicato il 14/06/17 08:14 [Doc.3219]
di Redazione IL CASO.it
e la versione definitiva del software di calcolo delle sanzioni
I contribuenti che decidono di rimediare spontaneamente alle omissioni e alle irregolarità commesse fino al 30 settembre 2016 in materia di detenzione di attività finanziarie possono avvalersi, entro il 31 luglio 2017, della riapertura dei termini per lâaccesso alla procedura di collaborazione volontaria per lâemersione e il rientro di capitali. Câè tempo fino al 30 settembre 2017, invece, per lâintegrazione delle istanze, i documenti e le informazioni. Con la circolare n. 19/E lâAgenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle modalità di accesso alla voluntary diclosure bis, introdotta dal Dl n. 193 del 22 ottobre 2016.
La nuova voluntary e lo scambio di informazioni - La circolare n. 19/E, pubblicata oggi, oltre a rinviare alle indicazioni contenute nelle circolari n. 10/E del 13 marzo 2015, n. 27/E del 16 luglio 2015, n. 30/E dellâ11 agosto 2015 e n. 31/E del 28 agosto 2015, illustra e chiarisce le novità introdotte dalla normativa che disciplina la nuova edizione della voluntary disclosure. Lâopportunità di una riapertura dei termini per la regolarizzazione è stata indotta dalla scelta di offrire unâulteriore opportunità derivante dallâevidenza che la lotta allâevasione fiscale internazionale è stata particolarmente intensificata, come dimostra lâimpegno da parte delle Autorità fiscali dei Paesi più avanzati nellâelaborazione di strategie sempre più efficaci e condivise per contrastare gli illeciti tributari internazionali. A ciò si aggiunge lâestensione della rete di accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale, contribuendo in tal modo ad ampliare lâelenco dei Paesi che, in caso di detenzione di investimento o di attività di natura finanziaria presso gli stessi, consentono ai contribuenti di beneficiare di specifiche agevolazioni previste dalla procedura di collaborazione volontaria.
Si allunga la lista dei Paesi per i quali risultano applicabili alcuni particolari benefici previsti dalla voluntary disclosure - Le modifiche normative introdotte dal Dl n. 193/2016 consentono di estendere alcune agevolazioni spettanti nellâambito della procedura di collaborazione volontaria ai contribuenti che detengono investimenti o attività di natura finanziaria in Paesi cosiddetti black list che abbiano sottoscritto particolari accordi di scambio di informazioni, ai sensi dellâarticolo 26 del modello OCSE o conformi al modello TIEA, entrati in vigore prima del 24 ottobre 2016. In virtù di tale novità , rispetto alla precedente edizione della collaborazione volontaria si è ampliato lâelenco dei Paesi che consentono di beneficiare delle ulteriori riduzioni delle misure sanzionatorie nonché della disapplicazione del raddoppio dei termini per lâaccertamento e la contestazione delle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale. In tale elenco oggi figurano anche Guernsey, Hong Kong, Isole Cayman, Isola di Man, Isole Cook, Jersey, Gibilterra, che hanno sottoscritto un accordo di scambio informativo in vigore alla data del 24 ottobre 2016.
Disponibile la versione definitiva del software di calcolo delle sanzioni - I soggetti interessati potranno provvedere spontaneamente al versamento delle somme dovute, a titolo di imposte, sanzioni ed interessi, entro il 30 settembre 2017. LâAgenzia chiarisce che è possibile ripartire il versamento in tre rate mensili di pari importo e che, in tal caso, il pagamento della prima rata deve essere effettuato comunque entro il 30 settembre 2017. Per agevolare il calcolo delle somme da versare, lâAgenzia delle Entrate ha messo a disposizione un applicativo che permette ai contribuenti che aderiscono alla procedura di collaborazione volontaria di calcolare autonomamente le somme dovute al Fisco. Lâapplicativo è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione servizi fiscali online - senza registrazione. La procedura, oltre ad effettuare il calcolo delle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi, fornisce le informazioni necessarie per la compilazione del relativo modello di pagamento F24.
Roma, 13 giugno 2017
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