Rimborso del buono postale fruttifero con clausola PFR in caso di cointestatario deceduto
Pubblicato il 03/04/15 08:28 [Doc.322]
di Redazione IL CASO.it


Rimborso del buono postale fruttifero con clausola PFR in caso di cointestatario deceduto

Segnalazione dell’Avv. Giuseppe Chiarella

Buono Postale Fruttifero-clausola Pari Facoltà Rimborso- cointestatario deceduto-obbligazione contrattuale-obbligo di Poste Italiane di rimborsare il titolo-intestazione titolo – diritto al rimborso è un diritto disgiunto del titolare

Si tratta della c.d. clausola PFR (Pari Facoltà di Rimborso), che permette quindi a ciascuno dei contitolari di riscuotere autonomamente il buono postale e ciò anche in virtù dell’art. 2021 cod. civ. secondo cui “il possessore di un titolo nominativo è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato per effetto dell'intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell'emittente”. Il diritto al rimborso è quindi un diritto disgiunto che ciascun contitolare può esercitare autonomamente per l’intero.

Il diritto ad ottenere il pagamento integrale del titolo è confermato dalla Giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Civ. n. 15231 del 29/10/2002) secondo cui, proprio in una causa vertente in tema di libretto di deposito a risparmio intestato a due persone con firma, "nessun effetto sulla natura dell'obbligazione e sulla disciplina che ne è derivata è stata in grado di produrre la morte di uno dei cointestatari.

Si realizza una solidarietà dal lato attivo dell’obbligazione, che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicché il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell’altro, l’adempimento dell’intero saldo del libretto di deposito a risparmio e l’adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell’altro contitolare.


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