Legittimazione del curatore alla impugnazione del sequestro penale
Pubblicato il 18/06/17 18:16 [Doc.3248]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale del Riesame di Rimini 22 maggio 2017 - est. Vitolo
Segnalazione del dr. Gianni Ghinelli dello Studio Legale Ghinelli di Rimini
Dichiarazione di fallimento â Effetti â Spossessamento dei beni â Sequestro preventivo per equivalente â Inammissibilità â Legittimazione attiva allâimpugnazione in capo al curatore - Sussistenza
Nel settore delle cautele reali il concetto di disponibilità di cui allâart. 322-ter c.p. va inteso in senso sostanziale e fattuale, corrispondente allâistituto di matrice civile del possesso, analogamente al potere esercitato dal curatore fallimentare sullâattivo fallimentare in forza della sentenza dichiarativa di fallimento, che ha lâeffetto di privare il fallito dellâamministrazione e della disponibilità dei suoi beni.
Va dunque affermata la legittimazione attiva del curatore a proporre richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo per equivalente che colpisce i beni componenti lâattivo fallimentare.
Successivamente alla sentenza di fallimento, i beni facenti parte della massa attiva non sono più sequestrabili, stante la carenza in capo al reo del requisito della disponibilità dei beni richiesto dallâart. 322-ter c.p.
In definitiva quindi, con sentenza dichiarativa di fallimento si realizza uno âspossessamentoâ del reo in favore della curatela e, da quel momento, sulla massa attiva non è più imprimibile il vincolo del sequestro ai sensi dellâart. 322- ter c.p.
(La decisione del Tribunale di Rimini aderisce al più recente orientamento giurisprudenziale in punto alla legittimazione del curatore ad impugnare il provvedimento di sequestro penale di beni appresi al fallimento, v. Cass. pen. 2016/42469).
Massima a cura di Astorre Mancini.
© Riproduzione Riservata