Legittimazione del curatore alla impugnazione del sequestro penale
Pubblicato il 18/06/17 18:16 [Doc.3248]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale del Riesame di Rimini 22 maggio 2017 - est. Vitolo

Segnalazione del dr. Gianni Ghinelli dello Studio Legale Ghinelli di Rimini

Dichiarazione di fallimento – Effetti – Spossessamento dei beni – Sequestro preventivo per equivalente – Inammissibilità – Legittimazione attiva all’impugnazione in capo al curatore - Sussistenza

Nel settore delle cautele reali il concetto di disponibilità di cui all’art. 322-ter c.p. va inteso in senso sostanziale e fattuale, corrispondente all’istituto di matrice civile del possesso, analogamente al potere esercitato dal curatore fallimentare sull’attivo fallimentare in forza della sentenza dichiarativa di fallimento, che ha l’effetto di privare il fallito dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni.

Va dunque affermata la legittimazione attiva del curatore a proporre richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo per equivalente che colpisce i beni componenti l’attivo fallimentare.

Successivamente alla sentenza di fallimento, i beni facenti parte della massa attiva non sono più sequestrabili, stante la carenza in capo al reo del requisito della disponibilità dei beni richiesto dall’art. 322-ter c.p.

In definitiva quindi, con sentenza dichiarativa di fallimento si realizza uno “spossessamento” del reo in favore della curatela e, da quel momento, sulla massa attiva non è più imprimibile il vincolo del sequestro ai sensi dell’art. 322- ter c.p.

(La decisione del Tribunale di Rimini aderisce al più recente orientamento giurisprudenziale in punto alla legittimazione del curatore ad impugnare il provvedimento di sequestro penale di beni appresi al fallimento, v. Cass. pen. 2016/42469).

Massima a cura di Astorre Mancini.


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